Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
L’offerta da 4,3 miliardi presentata da Bper non è stata né sollecitata, né concordata. Questo è l’umore che si respirava al vertice della Popolare di Sondrio quando ieri il cda dell’istituto si è riunito per esaminare la proposta di Modena. Il vertice si è tenuto cinque giorni dopo l’annuncio che rappresenta la nuova tappa del risiko bancario italiano. Una tappa che non ha sorpreso il mercato visto che, di tutte le combinazioni possibili, un’integrazione Bper-Sondrio era quella su cui analisti e investment banker speculavano di più. Azionista di riferimento e partner assicurativo della Popolare di Sondrio è infatti al 19,7% Unipol, la compagnia bolognese presieduta da Carlo Cimbri che è anche primo socio di Bper al 24,6% (di cui il 4,7% potenziale). Il gruppo modenese era insomma il candidato principale per un’integrazione. Non solo per ragioni finanziarie, ma anche industriali. Nel presentare il deal al mercato il ceo di Bper Gianni Franco Papa ha spiegato che dall’operazione nascerà un gruppo con 6 milioni di clienti, 2 mila filiali, oltre 2 miliardi di utile al 2027, un pay-out al 75% e pochissime sovrapposizioni, appena otto filiali.
Unicredit muove ancora su Assicurazioni Generali. Dopo aver costruito un pacchetto del 4,7%, l’ad Andrea Orcel rivela di aver incrementato la quota sopra il 5%. Fonti di mercato parlano di una partecipazione vicina al 6% e già oggetto di operazioni di hedging in derivati con controparti internazionali per ridurre il rischio di prezzo. «Per trasparenza stiamo per annunciare che la nostra partecipazione in Generali, comprese le posizioni che deteniamo per conto dei nostri clienti, ha superato la soglia del 5%», spiega in call con gli analisti il banchiere romano, specificando che, in ogni caso, «questo non modifica la nostra posizione sulla partecipazione, che rimane finanziaria e non implica alcun interesse ad acquisire la compagnia». Domenica 2 febbraio Unicredit ha confermato di possedere una quota in azioni pari a circa il 4,1% nel capitale Leone, frutto di acquisiti sul mercato avvenuti nel tempo che secondo alcuni rumors risalgono addirittura a prima del lancio dell’offerta pubblica di acquisto su Banco Bpm, annunciata nel novembre dello scorso anno.
Il broker assicurativo Edge chiude la sua prima operazione da quando, a fine gennaio, il fondo di private equity AnaCap ha rilevato il 65% del capitale: si tratta di RP Several, broker del nord est che opera nel settore delle imprese ed enti pubblici, ma anche professionisti e privati. Con l’operazione RP Several, nata dalla fusione di RP Company, società di brokeraggio assicurativo di Pordenone specializzata in servizi in ambito corporate, con Several spa, storico broker assicurativo di Trieste, porta in dote un team di 80 professionisti qualificati e oltre 10 mila clienti gestiti.
Tutti gli strumenti automatici per il controllo del traffico devono essere accompagnati da una valutazione preliminare di impatto privacy. Ed essere identificati con segnaletica ad hoc e un’informativa di secondo livello sulla protezione dei dati. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l’innovativo provvedimento del 12 dicembre 2024. I dispositivi omologati per il controllo automatico delle infrazioni stradali sono sempre stati ritenuti esenti dall’obbligo di una valutazione preliminare di impatto privacy, stante la particolare configurazione selettiva dei dati trattati. Con questo severo provvedimento l’Autorità cambia orientamento.
Le strutture portabici e portasci installate posteriormente a sbalzo devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 e devono avere la targa posteriore o ripetitrice. Attenzione alle sporgenze. In caso di violazione delle prescrizioni previste dal D.M. del 19 dicembre 2024 scatta una sanzione di 87 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Lo afferma il Ministero dell’interno con una circolare del 10 febbraio 2025.
Danno morale al lavoratore precario penalizzato perché rifiuta la conciliazione imposta come condizione per la nuova assunzione. Discriminatoria la condotta del datore: tra le convinzioni personali da tutelare non rientrano solo quelle religiose o politiche ma ogni altro pensiero che è espressione di libertà personale; pesa il diritto Ue che impone sanzioni dissuasive per garantire l’effettività dei diritti, mentre l’articolo 28 del decreto legislativo 01.09.2011, n. 150 prescrive il risarcimento secondo equità per la lesione di diritti garantiti dalla Costituzione: l’atto discriminatorio è «intrinsecamente umiliante» per il destinatario, che può provarlo per presunzioni. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell’ordinanza 3488 dell’11/02/2025.
L’incendio divampato nella notte tra lunedì e martedì ha completamente distrutto l’impianto in cui la società del gruppo Cremonini lavorava e porzionava le carni fresche destinate alla grande distribuzione. Salvi, fortunatamente, tutti gli operai, compresi gli addetti alla sorveglianza e alla manutenzione notturna. Sull’incendio la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo. I pm reggiani al momento non escludono nessuna ipotesi, anche se i primi elementi raccolti porterebbero ad escludere la presenza di dolo. La superficie complessiva interessata dal rogo è pari a 23mila metri quadri, situati all’interno di un unico grande sito produttivo che include anche Salumifici GranTerre, il cui stabilimento però non è stato intaccato dalle fiamme.
Tra il 2023 e il 2024 gli incidenti cyber, attacchi con un impatto su confidenzialità, integrità o disponibilità delle informazioni sono aumentati dell’89,8%. Una crescita probabilmente legata anche all’introduzione di nuove norme che fanno emergere il fenomeno come ha detto Gianluca Galasso, direttore Servizio operazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rendendo noti i dati in occasione dei risultati del primo Osservatorio Security Risk, sviluppato da Aipsa (Associazione dei professionisti della security aziendale), con Teha-Ambrosetti.
Se l’assicurato ottiene il risarcimento dal danneggiante, l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo; se l’assicuratore versa l’indennizzo all’assicurato e rinuncia alla surroga nel diritto dell’assicurato al risarcimento verso il danneggiante, da tale rinuncia non si origina il diritto del danneggiato-assicurato ad agire verso il danneggiante. Sono i principi di diritto statuiti dalla Cassazione nell’ordinanza 3429 del 10 febbraio, con la quale si ha conferma che la giurisprudenza di legittimità è stabile nel ritenere l’assicurazione contro gli infortuni non mortali qualificabile come assicurazione contro i danni e non come assicurazione sulla vita (in quanto l’evento «attinente alla vita umana» di cui all’articolo 1882 del Codice civile e che connota le polizze vita è solo l’evento della morte o della sopravvivenza di una persona a una certa data). Ne discende che si deve applicare il principio indennitario. E così, se l’assicurato è risarcito dal danneggiante, può pretendere dall’assicuratore solo la differenza tra il maggior valore del danno e il valore del risarcimento; parallelamente, se l’assicurato ottiene l’indennizzo dall’assicuratore deve effettuare la cosiddetta compensatio lucri cum damno.