Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno firmato un protocollo d’intesa, in materia di identificazione e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari di cui all’art. 1, comma 1 lett. n) del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, cui appartengono quali enti creditizi esclusivamente quelli qualificati come “meno significativi” ai sensi del Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Non opera invece nei casi in cui l’identificazione e la vigilanza riguardino anche enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE ai sensi del detto Regolamento.

Nel dettaglio, le Authority, si impegnano a cooperare strettamente e consultarsi con cadenza annuale per verificare la sussistenza delle condizioni e del superamento delle soglie previste agli articoli 3 e 4 del Decreto per i conglomerati finanziari già individuati ovvero di nuova individuazione; a utilizzare, per la verifica delle condizioni di cui all’articolo 3 del Decreto, i dati e gli archivi sugli azionisti e sulle partecipazioni rivenienti dalle segnalazioni effettuate dalle imprese regolamentate in base alle rispettive norme settoriali (per il calcolo delle soglie di significatività delle attività svolte dal gruppo nei diversi settori finanziari, i dati verranno desunti dai bilanci e dall’informativa di vigilanza relativa agli esercizi considerati in possesso delle autorità competenti); a pubblicare annualmente sul proprio sito internet l’elenco dei conglomerati finanziari individuati.

Un coordinatore individuato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto comunicherà al conglomerato finanziario che lo stesso è stato identificato come tale nonché la propria designazione quale coordinatore.

Le Autorità convengono che le attività e i requisiti di solvibilità:
(a) in caso di partecipazioni inferiori al 20 per cento, si ponderano in base alla quota della
partecipazione ove sussista una situazione di legame durevole ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. s), del Decreto, attuativo dell’art. 2(1), punto n. 11), della Direttiva 2002/87/CE;
(b) in caso di partecipazioni pari almeno al 20 per cento e inferiori o uguali al 50 per cento, si ponderano in base alla quota della partecipazione;
(c) in caso di partecipazioni superiori al 50 per cento, o comunque in caso di controllo, si
ponderano al 100 per cento.

Le Autorità possono, di comune accordo, applicare parametri e criteri diversi da quelli indicati al comma precedente qualora questi siano ritenuti di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione della vigilanza supplementare.

Nell’ambito della vigilanza supplementare, le Autorità si impegnano a cooperare strettamente e scambiarsi informazioni; a consultarsi, anche successivamente alla verifica annuale per analizzare eventuali operazioni societarie che dovessero implicare la nascita oppure una modifica rilevante della struttura di un gruppo o di un conglomerato nel periodo compreso tra due verifiche annuali; a consultarsi in tutti i casi nei quali abbiano ricevuto comunicazioni da altre autorità competenti per l’accertamento della struttura del gruppo o l’individuazione del conglomerato o nel caso di comunicazioni da parte delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario rilevanti per l’esercizio della vigilanza
supplementare; a scambiarsi tempestivamente informazioni nei casi in cui non abbia avuto luogo la consultazione prima dell’adozione di una decisione rilevante.

Le Autorità individuano nel “consolidamento contabile” il metodo di riferimento per calcolare il requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare per i conglomerati finanziari di cui all’articolo 1 del Protocollo. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, il coordinatore, sentite le autorità competenti rilevanti e il conglomerato finanziario, qualora ravvisi elementi di specificità che possono rendere inadeguata l’applicazione del metodo del consolidamento contabile, può tuttavia individuare i correttivi necessari ai fini del calcolo del requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare ovvero utlizzare uno degli altri metodi di calcolo previsti dal Decreto. In particolare, il coordinatore potrà adottare correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli  soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l’efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo.

Ulteriori dettagli si possono leggere sul sito delle Autorità o cliccando qui