di Bianca Pascotto.
Il decesso di un familiare è sempre un tragico evento e quando consegue ad un incidente stradale spesso apre le porte delle aule giudiziarie, venendo in contesa elevati importi risarcitori.
Negli anni sono mutati gli orientamenti e le modalità per il calcolo del risarcimento dovuto alla perdita di un congiunto; attualmente, anzi dal 2022 si applica il cosiddetto “sistema a punti” previsto dalla specifica tabella del Tribunale di Milano – ultimo aggiornamento luglio 2024 – rispetto al pregresso “sistema a forbice”, sempre elaborato dal Tribunale di Milano che prevedeva un range risarcitorio tra un minimo ed un massimo.
In mancanza di specifica previsione normativa, il sistema tabellare elaborato negli anni dal tribunale di Milano sostituisce il vuoto legislativo e grazie alla sua applicazione in quasi tutta la penisola italica, è divenuto garanzia di uniformità e di equità mediante la previsione di standard liquidativi ma un tanto non costituisce, né potrebbe, garanzia dell’esatto/sattisfattivo importo del danno o di un risarcimento tailor made; queste garanzie possono essere offerte solo dal giudice che valuta caso per caso e previa rigorosa prova dal danno a carico del/i danneggiato/i.
Questo concetto è stato espresso nell’ordinanza della terza Sezione della Corte di Cassazione[1] che ha “rampognato” la pretesa dei ricorrenti di esigere una liquidazione, per così dire rebus sic stantibus, fondata sulla “media ponderale” dei risarcimenti applicati per casi analoghi.
LA VICENDA
Tizio in sella al proprio motociclo viene investito da una autovettura e dopo il ricovero ospedaliero muore, lasciando in vita la figlia minore, la convivente, la mamma ed i fratelli.
In primo grado il tribunale liquida ai superstiti il danno non patrimoniale secondo le tabelle di tribunale di Milano vigenti all’epoca dei fatti (siamo nel 2010), ridotto al 50% a causa del concorso di colpa addebitato a Tizio. La sentenza viene impugnata e la Corte d’Appello conferma la decisione di prime cure.
Si ricorre avanti la Corte di Cassazione la quale con la sentenza n. 1039/2015 accerta la violazione di legge che affligge la sentenza impugnata.
I valori risarcitori applicati e liquidati nei confronti dei fratelli del de cuius ma soprattutto nei confronti della convivente, risultano al di sotto dei minimi previsti dalle tabelle di tribunale di Milano, pertanto, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania. Quest’ultima rivede gli importi risarcitori alla luce delle tabelle di Milano in corso (anno 2018) e per quanto attiene alla liquidazione a favore dei fratelli, applica il minimo tabellare previsto ovvero € 24.020 ciascuno, importo che riduce alla metà in ragione del concorso di colpa della vittima del sinistro.
I fratelli ricorrono nuovamente al Supremo collegio.
LA SOLUZIONE
Le varie censure mosse alla decisione hanno un unico comun denominatore: l’errata applicazione dei parametri liquidatori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
A detta dei ricorrenti nell’applicare il minimo tabellare, anziché il criterio del valore monetario medio, la Corte d’Appello non ha rispettato i principi di equità e di uniformità, richiamati dal Supremo Collegio nella sua sentenza di rinvio, i quali avrebbero garantito ai superstiti un importo ben diverso e maggiore come previsto e liquidato da molti uffici giudiziari per casi analoghi, violando in tal modo il principio di parità di trattamento.
Per la Corte di Cassazione la lamentata pretesa garanzia di un importo diverso da quello riconosciuto, non sussiste perché il minimo tabellare censurato dai ricorrenti “corrisponde al valore monetario medio ossia a quel valore che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali vivi previsti”.
La Corte richiama la nota di accompagnamento del tribunale di Milano all’elaborazione delle tabelle del 2018 nella quale a proposito per il danno da perdita del rapporto parentale si legge che “va ribadito che non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è gravata dagli oneri di allegazione e prova….I valori indicati i tabella sono infatti quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo…”.
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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 23.12.2024 n. 34073
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