La Consob e l’Ivass hanno sottoscritto tre Protocolli d’intesa per rafforzare la collaborazione e il coordinamento nelle attività di vigilanza sugli emittenti vigilati dalla Consob che rientrano nel perimetro di vigilanza dell’Ivass sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (i cosiddetti Ibips, Investment Based Insurance Products) e in materia di Priips (Packadged Retail and Insurance-based Investment Products) limitatamente agli Ibips.
I Protocolli – si legge in una nota congiunta – individuano un set di informazioni, dati e documenti che le due Autorità si scambieranno in via periodica o al ricorrere di determinati eventi o su richiesta.
In particolare, il protocollo in materia di emittenti stabilisce che le due Autorità si scambino
informazioni di vigilanza su assetti proprietari e tecnico-organizzativi, corporate governance, situazione economico-patrimoniale, verifica del rispetto delle regole prudenziali, rendicontazione di sostenibilità nonché su materie che riguardano i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.
E’ previsto lo scambio di informazioni in occasione dell’avvio da parte della Consob di procedimenti per l’approvazione dei prospetti (o dei documenti di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto) e dei documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio che riguardano i soggetti vigilati dall’Ivass.
Il protocollo sulla distribuzione di Ibips, finalizzato a garantire uniformità alla disciplina di
vendita dei citati prodotti a prescindere dal canale distributivo adottato, prevede lo scambio
delle informazioni rilevanti, anche di natura anagrafica e operativa, acquisite dalle due
Autorità nell’ambito dei controlli di rispettiva competenza.
Il protocollo in materia di vigilanza sui Kid degli Ibip, oltre ad indicare le tipologie di flussi
informativi oggetto di scambio, prevede anche forme di coordinamento tra la Consob e l’Ivass in merito ad iniziative di vigilanza sull’osservanza del Regolamento Priips per i citati prodotti, poiché in tale ambito le azioni delle due Autorità possono insistere sui medesimi soggetti.
In via generale, gli scambi di informazioni sono funzionali anche a valutare attività di
vigilanza coordinate nell’ottica di contenere gli oneri per i soggetti vigilati.