IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento 9/2024 recante le modifiche e le integrazioni al Regolament n. 40 del 2 agosto 2018 e al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, con l’obiettivo di dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 2, comma 7 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, che reca disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Come noto, la Legge 193/2023 (sull’argomento anche i nostri articoli: Diritto all’oblio oncologico, legge e decreti; Fu vera gloria? Assicurazione e legge sull’ “oblio oncologico”) contiene disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

La Legge introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia (la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico effettuato, in mancanza di recidive, da cui decorre il periodo per maturare il diritto all’oblio oncologico. Il periodo è pari a 10
anni ed è ridotto a 5 anni, se la patologia oncologica è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età). Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

Se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, peraltro,
non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della
solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

Successivamente all’entrata in vigore della Legge 193/2023, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 22/03/2024 con il quale ha definito le diagnosi di tumore per le quali i tempi necessari per considerarsi guariti e accedere ai diritti inclusi nella Legge 193/2023 sono ridotti rispetto ai 10 anni previsti (5 per i minori di 21 anni).

Ad oggi le diagnosi per le quali il diritto all’oblio oncologico matura con tempi inferiori rispetto alla fine del trattamento sono riportati nella seguente tabella:

Con il successivo Decreto del Ministero della Salute 05/07/2024 sono state pubblicate le indicazioni per ottenere il certificato di oblio oncologico.

Il Provvedimento in consultazione è emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 7 della L. n. 193/2023, che demanda all’IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.
Dal momento che l’informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata dall’IVASS con i Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018 l’Authority è intervenuta sugli stessi per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione.

I commi 3 e 4 dell’art. 1 del Provvedimento disciplinano le condizioni per l’esercizio e il rispetto del diritto all’oblio con riguardo a diversi profili, introducendo, rispettivamente, l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018.

  • Nel dettaglio l’articolo 56-bis prevede che, in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto di assicurazione, i distributori forniscano ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico, indicata, con caratteri di particolare evidenza, nei Moduli unici precontrattuali (MUP). Non è ammessa la richiesta di informazioni relative a patologie oncologiche precedenti, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (tale periodo è ridotto della metà, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età o ricompreso fra 1 e 7 anni nelle ipotesi indicate dal Decreto del 22 marzo 2024).
    L’informativa deve essere resa al contraente o all’assicurato, nell’ipotesi in cui non vi sia
    coincidenza fra i due soggetti, affinché essa sia effettivamente diretta al soggetto portatore del rischio.
    È chiarito che le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere
    acquisite né dal cliente, né da qualunque altra fonte.
    Qualora le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse siano già nella disponibilità del distributore, non possono comunque essere utilizzate né in fase precontrattuale per determinare le condizioni contrattuali, né in corso di esecuzione del contratto stesso ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente.
  • L’articolo 56-ter reca le modalità con cui il contraente o l’assicurato esercitano il diritto
    all’obbligo oncologico. La certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per far valere il diritto all’oblio dovrà essere acquisita nelle modalità indicate dal Decreto
    del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 e inviata con tempestività all’impresa o
    all’intermediario. In esito alla presentazione della certificazione, le imprese e i distributori procedono alla cancellazione definitiva delle informazioni possedute sulla patologia oncologica pregressa del contraente o dell’assicurato entro i successivi trenta giorni e conservano la certificazione stessa per dieci anni.

L’articolo 1, comma 5 del Provvedimento modifica il primo comma dell’articolo 68-bis,
integrandovi i riferimenti agli articoli 56-bis e 56-ter, ai fini dell’applicazione anche alla
distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativo da parte di agenti, broker e loro
collaboratori (con esclusione degli intermediari finanziari, iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari, che ricadano nel perimetro di competenza della Consob).

Analogamente, l’articolo 1, comma 7 del Provvedimento prevede che il Modulo unico
precontrattuale per i prodotti d’investimento assicurativi, di cui all’Allegato 4 del Reg. n.
40/2018, sia integrato con l’informativa sul diritto all’oblio oncologico. Tenuto conto che la
medesima informativa deve essere presente nei DIP aggiuntivi, è previsto che il MUP vi faccia rinvio, senza reiterarne per esteso i contenuti.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 3 febbraio 2025 (45 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: obliooncologico@ivass.it utilizzando l’apposita tabella allegata, da compilare in formato word.