Il D.M. sulle catastrofi naturali sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti. Siamo entrati in possesso di questa nuova bozza co-firmata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy che dovrebbe essere già stata positivamente sottoposta a IVASS e, quindi, di prossimo invio al Consiglio di Stato per recuperarne il parere e poi passare alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva entrata in vigore

di Leandro Giacobbi

Premesso che la struttura del D.M. è rimasta pressoché inalterata, abbiamo voluto confrontare questa ultima versione con la precedente per verificare se alcuni aspetti critici fossero stati oggetto di riesame, accogliendo le richieste di revisione sollevate dal mercato.

Innanzitutto, alcune novità contraddistinguono l’art. 1 (Definizioni). Nella definizione di “assicurato” è stata eliminata la precisazione secondo cui, qualora il proprietario e l’impresa utilizzatrice dei beni non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario, l’obbligo assicurativo debba ricadere sull’utilizzatore.” Questa puntualizzazione era ovviamente dedicata agli enti oggetto di leasing o contratti analoghi. La sua eliminazione è da attribuire, forse, al fatto che l’obbligo assicurativo viene solitamente imposto dal contratto di leasing all’utilizzatore dei beni e che, pertanto, questa precisazione fosse non significativa. Resta il fatto che con questa eliminazione le società di leasing rientrano tra quelle soggette all’obbligo assicurativo.

Nella definizione di “fabbricato” una prima sorpresa, in quanto è stato cancellato l’inciso per cui “sono esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto”. Questa cancellazione presuppone che i fabbricati in costruzione rientrino nell’obbligo assicurativo del D.M. che sicuramente avverrà con le polizze dedicate per questo tipo di rischio – polizza C.A.R. – le quali, riteniamo, dovranno sottostare alle disposizioni del D.M., ma anche su questo passaggio converrà attendere un chiarimento.

Nella definizione di “impianti e macchinari”, è stata correttamente cancellata l’indicazione inerente ai veicoli iscritti al P.R.A. che rientravano nell’obbligo assicurativo del D.M. qualora non dotati “da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto”. È una cancellazione che era stata auspicata dal mercato e che si collega a quanto indicato nella nuova versione della definizione di “attrezzature industriali e commerciali” dove rientrano solo i mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.

Nella definizione del “premio assicurativo” viene inserito il concetto di “polizze collettive” per cui la definizione si declina nel seguente modo: “l’importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione”. Le “polizze collettive” sono poi disciplinate all’art. 7 del nuovo D.M. dove al punto 4 è riportato: “Per le polizze di cui al comma 1, lett. a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura”. Premesso che le polizze di cui al comma 1, lett. a) sono quelle di fascia bassa, ovverosia quelle con una somma assicurata fino a 1 milione di euro, in prima battuta, sembrerebbe un riferimento alle polizze collettive cioè quelle con un’unica contraenza e rischi assicurati riferibili a soggetti diversi tra loro. L’unica contraenza farebbe pensare ad un soggetto del tipo “associazione”, quindi una polizza collettiva “chiusa” ai soli aderenti all’associazione stessa. Ma una seconda soluzione potrebbe essere un contratto collettivo “aperto”, a adesione, con una contraenza che potrebbe essere un intermediario. Questa soluzione sembrerebbe la più attendibile, dato che l’articolo 7 presenta l’inciso “anche per il tramite di convenzioni”, ma su questa materia conviene attendere le precisazioni del legislatore. È, però, indubbio che queste polizze collettive/convenzioni, dove confluiranno i rischi di massa – somma assicurata fino a 1 milione di euro -, potranno presentare delle classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati, quindi una specie di tariffa che faciliti il processo assuntivo.

Sempre all’art. 1 è stata totalmente modificato il punto 2 con questa formulazione: “Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”. Il testo è decisamente migliore del precedente, soprattutto perché è stato eliminato l’inciso al mancato adempimento degli “obblighi di manutenzione” che era estremamente generico e di difficile interpretazione.

Al punto 3 dell’art. 1 è stata accolta la richiesta del mercato di correzione relativa all’esclusione inerente ai danni che “sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo”, eliminando dal testo i danni conseguenza “indiretta dell’azione dell’uomo” che era oggettivamente una precisazione che avrebbe comportato una semi-totale inoperatività delle polizze.

All’art. 3 (Eventi calamitosi e catastrofali) è stata eliminata la parte conclusiva della definizione di “frana” e cioè “purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti”, per cui per l’operatività delle polizze per danni da “frana” non sarà più indispensabile il provvedimento delle Autorità.

L’art. 4 (Determinazione ed adeguamento periodico dei premi) presenta un punto 2 con un testo assolutamente nuovo: “Si tiene conto, altresì, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile da calamità naturali ed eventi catastrofali”. Anche questa precisazione è importante perché introduce il principio che nella determinazione del premio la proattività dell’impresa in materia di prevenzione costituirà un elemento da tenere in considerazione.

Per quanto riguarda l’art. 7 (Massimali o limiti di indennizzo), oltre al punto 4 di cui abbiamo già parlato, è interessante che nelle fasce di somma assicurata è stata eliminata nella nuova versione del D.M. l’inciso “per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate”; nel contempo, all’art. 1, lettera p) è stata inserita la definizione di “somma assicurata” intesa come “l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate”.  L’effetto conclusivo dovrebbe essere lo stesso, salvo che per determinare la fascia di appartenenza con la nuova versione del D.M. dovranno essere presi in considerazione scoperti e franchigie (somma assicurata=massimo esborso) in un’operazione che potrebbe rilevarsi di non facile applicazione operativa e di complessa trasparenza nei confronti dell’assicurato.

L’art. 8 (Trasparenza dell’offerta assicurativa) è stato riscritto con terminologie molto più adeguate, mantenendo il medesimo contenuto.

Non ci soffermiamo sugli articoli 9 e 10 che disciplinano la convenzione riassicurativa con SACE S.p.A. perché non siamo in possesso dell’allegato che ne disciplina la materia, ma la normativa è stata confermata.

Al termine di questa analisi, segnaliamo che la Presidente di Ania, Maria Bianca Farina, intervenendo all’Insurance Summit il 7 novembre 2024 (organizzato dal Sole 24 Ore e 24 Eventi), ha sottolineato l’urgenza dell’emanazione del Decreto attuativo per l’obbligo assicurativo contro i rischi di calamità naturale, previsto a meno di due mesi dalla sua entrata in vigore. Ha dichiarato che senza questo passo fondamentale, realizzare gli obiettivi della norma sarà impossibile, aggiungendo che la normativa è rilevante per allineare l’Italia alle best practices internazionali e migliorare la protezione delle aziende. La Presidente di ANIA ha informato che ci sono stati approfonditi dialoghi con il Governo e altre autorità per garantire un sistema efficiente e che il settore assicurativo sta completando la preparazione, sviluppando nuovi prodotti e un pool riassicurativo.

In ultimo, ci permettiamo di sottolineare che anche in questa versione non sono stati affrontati, a nostro parere, due temi fondamentali. Il primo è l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione, sia nel descrivere quando e come si realizzi in concreto questo atteggiamento “negativo” alla richiesta di quotazione da parte di un intermediario e sia in termini sanzionatori.

Il secondo è la tempistica attuativa del D.M. con la conferma che l’adeguamento dei testi di polizza dovrà avvenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, un termine che se il D.M. verrà pubblicato all’inizio del 2025 metterà in grande difficoltà le imprese medio-piccole.

Poi, l’obbligo che per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorra a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse (sperando che anche per queste polizze ci si possa avvalere dei 90 giorni citati al punto precedente) è veramente di difficile applicazione, proprio perché il tempo necessario per riesaminare tutto un portafoglio di un quietanzamento mensile, soprattutto della fascia bassa inferiore a 1 milione di euro, comporta un impegno di risorse incredibilmente elevato.

Tra l’altro, questo obbligo metterà in grande difficoltà gli intermediari, quali consulenti assicurativi, qualora non pervenissero tempestivamente dalle Compagnie le condizioni di rinnovo aggiornate. Anche qui, emerge chiaramente il problema dell’elusione dell’obbligo a contrarre. Infatti, sono ben diverse per gravità la fattispecie di un ritardo nella quotazione rispetto ad un rinnovo, da quella di un rifiuto, più o meno esplicita, alla quotazione e da quella che si declina con una quotazione elevatissima, espressa solo ed esclusivamente per adempiere all’obbligo.

Purtroppo, con l’entrata in vigore del D.M., di problematiche di questo tenore ne vedremo molte che una maggiore chiarezza del testo normativo avrebbero sicuramente evitato.

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