Con sentenza n. 26660 pubblicata in data 14 ottobre 2024 dalla Corte di Cassazione, si conclude l’annosa vicenda della causa intentata da SNA contro E.N.B.Ass. nella richiesta di negare l’esistenza dell’ Ente bilaterale previsto dal CCNL siglato da ANAPA RETE IMPRESAGENZIA, FISAC CGIL, FIRST CISL, FNA,UILCA chiedendone lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio.
La causa – si legge in una nota dell’Ente – nasce dalla pretesa di SNA di aggredire il patrimonio dell’E.N.B.Ass. dopo essere uscito dal CCNL sottoscritto con CGIL,CISL,UIL e FNA nel 2014 ed aver sottoscritto un nuovo contratto con altre sigle sindacali non di settore oltre che dalla presunzione di rappresentatività del 90 % degli agenti di assicurazione italiani.
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta già decretata dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello con condanna di SNA alla contestuale rifusione delle spese processuali.