di Leandro Giacobbi

Maria Bianca Farina, Presidente di ANIA, è stata invitata ieri in audizione alla Camera dei Deputati sui contenuti assicurativi inerenti il disegno di legge in materia di Concorrenza, formulando alcune significative osservazioni.

Art. 19 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

Innanzitutto, è stato esaminato questo articolo che ha l’obiettivo di favorire la portabilità dei dati delle black-box, qualora un assicurato avesse intenzione di cambiare compagnia RC Auto. In effetti, le problematiche tecnologiche connesse ai differenti modelli di black-box utilizzate dalle imprese di assicurazioni impedivano, spesso, all’assicurato di aderire a delle proposte più convenienti di prezzo RC Auto proprio perché i dati della propria black-box non erano tecnicamente trasferibili su quella in dotazione della nuova compagnia.

Farina si è soffermata sul comma 3 dell’art. 19 dove viene definito un importo fisso, non superiore a 20 euro, a carico della nuova impresa assicuratrice come corrispettivo per gli investimenti fatti e l’utilizzo dei dati elaborati dalla scatola nera della precedente impresa di assicurazione.

Le osservazioni sono state focalizzate sul fatto che la “la fissazione di un tetto massimo al corrispettivo da versare una tantum potrebbe, di fatto, rappresentare una misura che rischierebbe di limitare l’innovazione e gli investimenti nel settore, riducendo così le opzioni disponibili per i consumatori. Proponiamo invece che il corrispettivo sia definito direttamente dalle parti, ovviamente rispettando il principio che non sia discriminatorio e ragionevole in base agli investimenti effettuati e al valore dei dati”.

Con spirito costruttivo Farina ha sollecitato la definizione di un quadro normativo “in grado di circoscrivere il perimetro tecnologico all’interno del quale può avvenire il trasferimento delle informazioni e quindi rendere effettiva e possibile la portabilità”, sottolineando, nel contempo, la necessità di un termine congruo – non inferiore a 9 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento – per consentire alle imprese di predisporre tutti i processi organizzativi interni ed esterni per dare attuazione alla nuova normativa.

Molto importante, su questo articolo 19, la considerazione finale della Presidente e cioè che il testo, nella sua attuale formulazione, “rischierebbe di sortire paradossalmente un effetto antitetico rispetto all’obiettivo di stimolare la mobilità degli assicurati e la concorrenza nell’ambito delle polizze abbinate a scatole nere. Infatti, le Compagnie potrebbero diradare l’offerta a svantaggio, in primo luogo degli assicurati, i quali perderebbero i benefici economici sul premio RC Auto consentiti dalla diffusione di tali dispositivi”.

Art. 20 (Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

L’ANIA si è espressa in termini molto favorevoli nell’istituzione di un sistema informativo antifrode per i Rami Assicurativi diversi dall’assicurazione RC Auto che costituisce l’obiettivo dell’art. 20 della legge in discussione sulla concorrenza. Infatti, l’articolo 20, al comma 1, riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell’IVASS.

Tra l’altro Farina ha segnalato che i dati delle frodi hanno un peso rilevante nei Rami Assicurativi diversi dalla RC Auto (secondo le stime di Ania 2023: il valore delle frodi assicurative sventate è pari a circa 926 milioni di euro). Tali benefici si ripercuoterebbero anche sul sistema Paese se è vero come è vero che i proventi delle frodi assicurative alimentano importanti circuiti della criminalità organizzata.

Un ulteriore aspetto dell’art. 20 positivamente commentato da Farina è che “le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro Associazione…” il nuovo sistema antifrode, in quanto costituisce il riconoscimento dell’elevato know-how che ANIA ha maturato in oltre trenta anni nella gestione di banche dati di pubblica utilità, in base a previsioni di legge, anche per conto di IVASS e di altri enti pubblici ed istituzioni, quali Motorizzazione e CONSAP.

In ultimo, vi è stato un passaggio “formale”, ritenendo che l’oggetto dell’art. 20 andrebbe modificato in: Sistema informativo antifrode sui rapporti assicurativi non obbligatori per i rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica”. Tale modifica, infatti, consentirebbe di eliminare un palese refuso dal titolo stesso, armonizzandolo con la formulazione del comma 1 dell’art. 20 che intende includere tutti i rami assicurativi diversi dalla RC Auto, anche quelli obbligatori.

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