Commento all’ordinanza Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2024 n. 26161

di Samuele Marinello

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26161/2024 rappresenta un precedente significativo in materia di responsabilità civile automobilistica (RCA), che estende la nozione di “circolazione” ai fini dell’applicazione dell’assicurazione obbligatoria. La Corte si allinea, infatti, alla giurisprudenza dell’Unione Europea, stabilendo che l’assicurazione RCA deve coprire anche i sinistri avvenuti in aree non aperte al pubblico, purché il veicolo venga utilizzato secondo la sua funzione abituale.

L’evoluzione giurisprudenziale e l’allineamento al diritto europeo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26161/2024, recepisce chiaramente i princìpi della giurisprudenza europea, che si sono consolidati su un’interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” ai fini della responsabilità civile. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha, attraverso diverse pronunce (es. cause C-162/2013, C-514/2016, C-80/2017), chiarito che la normativa europea impone una copertura assicurativa uniforme per i sinistri causati da veicoli a motore, indipendentemente dal fatto che l’incidente si verifichi su una strada pubblica o in un’area privata.

La Cassazione ha così accolto una lettura del concetto di “circolazione” che tiene conto dell’uso tipico del veicolo. In tale contesto, la distinzione tra area pubblica e privata diventa secondaria: ciò che rileva è se il veicolo sia utilizzato per la sua funzione abituale, ovvero il trasporto. Questo principio, conforme al diritto europeo, supera interpretazioni restrittive precedenti che limitavano l’applicazione della RCA solo alle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Applicazione dei principi nella prassi

L’ordinanza comporta una estensione della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica. Prima di questa decisione, gli assicuratori potevano eccepire la non operatività della RCA per incidenti verificatisi in aree non aperte al pubblico, come cortili, parcheggi aziendali o aree di manovra interne a stabilimenti industriali. La Cassazione ora chiarisce che la natura dell’area è irrilevante se il veicolo viene utilizzato secondo la sua funzione abituale.

Un esempio pratico è quello di un sinistro che avviene all’interno di un’area di proprietà privata, come un grande stabilimento industriale. Anche se tale area è riservata a veicoli autorizzati e non è aperta al pubblico, la RCA si applica se il veicolo coinvolto nel sinistro è utilizzato per la normale circolazione. Quindi, anche in aree private come depositi, piazzali o cortili, l’assicurazione obbligatoria copre i danni causati dalla circolazione.

Maggiore tutela per le vittime

L’ampliamento della nozione di “circolazione” rappresenta un incremento significativo della tutela per le vittime di incidenti stradali, anche in contesti privati. Prima di questa decisione, le vittime di sinistri avvenuti in aree non aperte al pubblico potevano trovarsi nella condizione di non poter richiedere il risarcimento all’assicuratore RCA del veicolo responsabile. L’ordinanza n. 26161/2024 cambia questo paradigma, assicurando che le vittime possano ora rivolgersi direttamente all’assicuratore del veicolo, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il sinistro.

Ad esempio, chi subisca un incidente con un veicolo in un’area industriale privata potrà ora fare affidamento sulla RCA del mezzo, garantendo così un più rapido risarcimento.

Il rapporto tra normativa nazionale e diritto europeo

Un aspetto rilevante dell’ordinanza n. 26161/2024 è il suo allineamento al diritto europeo. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha infatti costantemente interpretato la direttiva sulla RCA come uno strumento per garantire una tutela ampia ed uniforme delle vittime di incidenti stradali. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, uniforma la propria interpretazione alle esigenze sovranazionali, rafforzando la coerenza del sistema giuridico italiano con quello dell’Unione Europea.

Il tema dell’estensione della copertura assicurativa a contesti non tradizionali, come le aree private, non è nuovo nel panorama europeo. Tuttavia, l’ordinanza rappresenta una tappa fondamentale per l’adeguamento del diritto italiano, che si muove verso una maggiore tutela delle vittime, come richiesto dalle direttive europee.

Conclusione

L’ordinanza n. 26161/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un’evoluzione importante nella disciplina della responsabilità civile automobilistica, estendendo la nozione di “circolazione” e ampliando il campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA. Questo cambiamento non solo rafforza la protezione delle vittime di sinistri stradali, ma impone anche nuovi obblighi alle compagnie assicurative, che dovranno fronteggiare un aumento dei sinistri coperti.

In linea con la giurisprudenza europea, l’ordinanza offre un contributo rilevante verso un sistema assicurativo più uniforme, dove l’attenzione si sposta dal luogo del sinistro alle modalità di utilizzo del veicolo.

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