RISK MANAGEMENT PERSONE

Autore: Maria Elisa Scipioni e Alberto Cauzzi
ASSINEWS 367 – Ottobre 2024

In questo appuntamento analizzeremo il caso di un panettiere, 45 enne. Osserveremo quale divario può presentarsi tra le prestazioni previdenziali spettanti e il tenore di vita pre-evento con particolare focus su quelle erogate dall’INAIL e come gli strumenti a disposizione degli addetti ai lavori possono essere da ausilio nell’individuare le necessità di tutela1.

Come già detto nei precedenti appuntamenti, per la valutazione del rischio e quindi risolvere le necessità assicurative dei singoli soggetti è fondamentale conoscere le tutele garantite dal Sistema Pubblico di Protezione Sociale (pensioni e assicurazioni obbligatorie) per i rischi di invalidità sul lavoro ed extra in modo tale da possedere gli strumenti operativi e fornire le adeguate risposte quantitative.

In questo appuntamento, essendo il soggetto dell’analisi un panettiere e quindi un artigiano, le prestazioni a cui ha potenzialmente diritto sono a carico dell’INPS, nello specifico della Gestione Speciale Artigiani e Commercianti, ma come artigiano è anche obbligato all’assicurazione INAIL.

Abbiamo già visto nei precedenti appuntamenti che l’INAIL – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dal lavoro in attività rischiose.

Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutto il mondo delle casse professionali resta escluso dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria infortuni e deve rifarsi a eventuali istituti privati e/o convenzioni proprie o alla tutela esclusiva di natura privata e conseguentemente non obbligatoria.

Caratteristica peculiare dell’assicurazione INAIL è l’automaticità delle prestazioni in virtù della quale il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi INAIL.

Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica, tuttavia, per i lavoratori autonomi, per i quali il diritto alle prestazioni economiche si riconosce nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva, fermo restando l’accesso alle prestazioni sanitarie e riabilitative comunque garantite anche se non ha provveduto al versamento del premio.

Per questi soggetti il premio annuo è determinato in relazione alla retribuzione prescelta (e comunque non inferiore al minimale per la generalità dei dipendenti) e alla classe di rischio della lavorazione svolta (secondo una classificazione in nove classi).

Le classi di rischio, cui corrispondono i relativi importi di premio, sono nove e determinate secondo le tabelle disposte dal decreto ministeriale del 1.02. 2001 e dal decreto ministeriale del 12.12.2000.

L’INAIL garantisce quindi copertura a tutti i lavoratori che ne hanno diritto tutelandoli con un controvalore economico per il danno subito in caso di evento invalidante.

In particolare, gli eventi assicurati sono:

l’infortunio sul lavoro, cioè ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro;

la malattia professionale, patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo).

La malattia può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore. Al verificarsi di uno degli eventi tutelati, purché siano riconosciuti indennizzabili, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica stabilite dalla legge. Nello specifico, le prestazioni di natura sanitaria comprendono le cure mediche e chirurgiche, inclusi i soccorsi di urgenza, gli accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi di protesi; mentre le prestazioni economiche sono erogate dall’INAIL qualora dall’infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale derivino la morte o una lesione personale del lavoratore.

Ipotesi di invalidità per cause DA LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia possono conseguire:

un’inabilità temporanea assoluta al lavoro, cioè l’impedimento assoluto e oggettivo a svolgere la propria attività lavorativa dal momento dell’evento e sino alla guarigione clinica della lesione. Tale condizione garantisce al lavoratore un’assistenza economica per tutta la sua durata e senza alcun limite di tempo;

un’inabilità permanente parziale o assoluta al lavoro, cioè la perdita permanente, parziale o completa, dell’attitudine al lavoro. Tale condizione viene valutata con criteri medicolegali ed espressa in gradi percentuali d’invalidità permanente (dall’1% al 100%). L’assistenza economica è rapportata ai gradi di danno permanente.

L’indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali rappresenta la principale prestazione economica erogata dall’INAIL ed è corrisposta qualora l’infortunio o la malattia derivino da causa lavorativa.

Affinché si abbia diritto alla rendita vitalizia a risarcimento dell’invalidità permanente è necessario che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 16% e il 100%. L’indennizzo è in capitale se il grado è tra 6% e 15% e varia in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000. La riforma del 2000 ha introdotto un sistema di determinazione del risarcimento suddiviso in due componenti, danno biologico e danno patrimoniale.

Il danno biologico, cioè la menomazione psicofisica, è risarcito sulla base di valori stabiliti per legge (tabella indennizzo danno biologico in rendita, di cui al d.m. 12 luglio 2000) senza alcun riferimento alla retribuzione del soggetto, ma sulla base del grado d’invalidità accertato.

Solo con la legge di bilancio 2016, per questa quota di prestazione è prevista la rivalutazione automatica sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.

Il danno patrimoniale è indennizzato invece con riferimento a una percentuale (variabile con il grado di invalidità) dell’ultima retribuzione effettiva, nei limiti di retribuzione minima e massima previsti dalla norma INAIL.

Di seguito sono riportati i coefficienti da applicare alla retribuzione effettiva dell’ultimo anno per calcolare il danno patrimoniale.

Per ciò che concerne il danno patrimoniale occorre specificare che la retribuzione annua lorda, sulla quale applicare il coefficiente, è rapportata ai seguenti limiti minimi e massimi: minimo 20.258,70 euro/anno, massimo 37.623,30 euro/anno (anno 2024 per il settore dell’industria). Fanno eccezione gli artigiani e gli agricoltori che fanno riferimento a una retribuzione convenzionale fissa (pari alla retribuzione minima dei restanti lavoratori).

La rendita effettiva è pertanto pari a: Rendita danno patrimoniale = Retribuzione * Coefficiente * Grado di invalidità (considerando min e max) La rendita mensile è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef, così come l’eventuale capitale.

Al fine di dare un’indicazione sulla tipologia dei danni biologici considerati nella fase di accertamento dell’invalidità, si riporta in seguito uno stralcio della tabella delle menomazioni (per il dettaglio fare riferimento al sito internet ufficiale dell’ente www.inail.it).

Vediamo ora quali sono le prestazioni a cui Luca avrebbe diritto in caso di infortunio sul lavoro:
In caso di invalidità parziale sopra i 2/3 la prestazione INAIL esentasse sarà pari a 23.821 € pertanto si rileva un bisogno di integrazione annua pari 13.940 € che sommato per tutti gli anni di vita residua determina un capitale totale di 573.843 €.
In caso di inabilità totale, la prestazione INAIL esentasse sarà pari a 39.337 € pertanto invece non sarà necessario integrare, in quanto le disponibilità post evento saranno maggiori del tenore di vita rilevato.

Prestazioni riconosciute in caso di premorienza Ipotesi di premorienza per cause DA LAVORO
In caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, l’INAIL riconosce una prestazione economica non soggetta ad Irpef ai superstiti. Ne sono destinatari il coniuge, i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi.

In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle. Non è necessario nessun requisito per il coniuge e i figli fino a 18 anni, per i figli a carico fino ai 21 anni serve che frequentino la scuola superiore e non abbiano un lavoro retribuito; per figli a carico fino al 26° anno che frequentino l’Università e i figli oltre il 26 anno la totale inabilità; è assegnata ai genitori se a carico e conviventi, così come per i fratelli e le sorelle.

In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente, 20% a ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.

In caso di lavoratore single la rendita viene percepita per il 20% dai genitori e 20% dai fratelli e sorelle. La somma delle rendite non può superare il 100% di quanto spettante al lavoratore. La rendita è mensile e rivalutata annualmente e non è soggetta a transazioni Irpef.

Come evidente nei risultati riportati,  l’importo della pensione spettante al coniuge è minima rispetto alla quota che attualmente si presume spetti dal reddito percepito dal marito in vita e le prestazioni previste ai due figli sono quantomeno insignificanti.

Per il coniuge si rileva un bisogno di integrazione annua, quale differenza tra il tenore di vita da mantenere (ovvero la quota di competenza presunta del reddito del capofamiglia spettante al coniuge, pari a 50%) e l’effettiva disponibilità post evento, pari a 14.718 €. Per la durata vita intera del coniuge ciò determina un capitale di tutela di 721.363 €, a cui poter attingere per mantenere l’attuale tenore economico.

Per entrambi i figli si rileva un bisogno di integrazione annua, quale differenza tra la quota di competenza del reddito del capofamiglia spettante a ogni figlio e l’effettiva disponibilità post evento, pari a 4.377 €.

Tale valore è esteso per la durata del periodo di tutela, che nel caso dei figli è considerato solo fino all’età di 26 anni. Per tale motivo si determinano rispettivamente un capitale di tutela di 61.184 € per il più grande e di 78.655 € per il secondo figlio. Pertanto, nel caso l’evento si verifichi la famiglia dovrà poter disporre di un capitale di tutela di 861.202 €, per poter mantenere l’attuale tenore economico per il periodo di copertura impostato.

Si precisa che il coniuge ha sempre diritto alla pensione, mentre i figli solo fino al limite d’età entro il quale sono a carico dei genitori (26 anni di età), come sopra descritto. Per tale ragione, la durata della copertura è diversa per i due figli: di 14 anni per il figlio 12-enne; di 18 anni per il figlio 8-enne.

Analisi dei bisogni previdenziali
Da non trascurare in ultimo, ma non meno importante, c’è poi il “bisogno previdenziale” del soggetto. Quello che definiamo Bisogno di domani, ma che riguarda in realtà il presente in quanto per poterlo fronteggiare è necessario mettere in atto strategie affinché si è ancora in tempo per farlo.

Per questo è fondamentale stimare la differenza tra la capacità reddituale al termine dell’attività lavoro e la pensione di vecchiaia che si percepirà negli anni successivi. Tornando al nostro caso, se l’allarme per i futuri giovani è che le pensioni non saranno adeguate al fabbisogno in quiescenza, nel caso degli autonomi ciò risulta essere ancora più vero.

Ciò è dato dal fatto che i lavoratori autonomi, pur sostenendo di tasca propria l’esborso contributivo, pagano un’aliquota IVS più bassa rispetto ai lavoratori dipendenti. Ne consegue che con il sistema di calcolo contributivo, che commisura l’importo di pensione a quanto versato durante l’intera vita lavorativa, l’importo di pensione a parità di reddito risulterà più basso rispetto a un lavoratore dipendente.

Come possiamo osservare nella scheda di dettaglio dell’obiettivo previdenziale, il soggetto raggiungerà il pensionamento alla prima data utile (01/02/2043) con un’anzianità maturata di oltre 44 anni e con un importo netto annuo pari a 28.845 €.

Tale importo coprirà solo il 67,42% dell’ultimo reddito prima del pensionamento, determinando una mancanza di 13.941 € netti/annui rispetto al reddito netto da lavoro. La pensione pubblica si rivela inadeguata a salvaguardare il tenore di vita raggiunto e necessita di un intervento integrativo autonomo.

In conclusione, nell’esempio di un artigiano con un buon reddito medio, è subito evidente che le prestazioni previdenziali sia per invalidità, sia per gli eventuali superstiti non risultano proporzionate al tenore di vita raggiunto. Risulta quindi indispensabile per queste figure stipulare una adeguata polizza temporanea caso morte e una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali congrui a tutelare l’intero nucleo familiare.

Non meno importante anche l’integrazione alla futura pensione di vecchiaia attraverso, ad esempio, l’iscrizione a una forma di previdenza complementare.


1 Per l’elaborazione con Assinform al sito: https://formazioneivass.it/prodotto/riskmanagement-persone-new/


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