Con l’ordinanza n. 15225 del 2024 la terza sezione civile della Corte di Cassazione conferma che anche in assenza di una conclusione formale del contratto assicurativo perché privo del relativo pagamento, la compagnia di assicurazione è chiamata a risarcire i clienti se è l’agente che non ha versato alla compagnia i premi effettivamente corrisposti dai clienti

Mario Riccardo Oliviero

Il caso

All’interno dei locali di una agenzia assicurativa, un cliente stipulava una polizza vita con una importante Compagnia di assicurazioni, conferendo direttamente col titolare dell’agenzia. I pagamenti ricorrenti avvenivano mediante assegni bancari, all’ordine dell’agente assicurativo, e consegnati personalmente a costui. Insieme a molti altri, il cliente si è accorto col tempo che i premi pagati all’agente, in realtà, non erano mai stati versati alla compagnia di assicurazione, la quale non ha mai ritenuto conclusi i contratti. E solo dopo innumerevoli segnalazioni la Compagnia ha provveduto a revocare il mandato all’agente. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti sia a titolo di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui ex Art. 2049 del Codice Civile, che a titolo di responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari ex Art. 1228 del Codice Civile, il cliente, insieme agli altri, ha citato in giudizio la Compagnia di Assicurazioni.

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