Si consolida l’orientamento giurisprudenziale dominante della Corte di Cassazione confermato dalla Sentenza n. 10394 del 2024 e dalla recente Ordinanza n. 25445 pubblicata il 23 settembre 2024 secondo il quale la polizza assicurativa RC Auto risponde anche in luogo privato se il veicolo è utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale

Mario Riccardo Oliviero

Richiamando l’Art. 1 della Legge 990 del ’69 che ha introdotto per la prima volta in Italia l’assicurazione auto obbligatoria, l’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che: «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054» escludendo di fatto tutte le aree private. Anche se la maggior parte delle polizze per la responsabilità civile auto includono nella copertura assicurativa anche le aree private, come ad esempio i box e le aree condominiali, la legge dispiega i suoi effetti esclusivamente nei luoghi esplicitati. Dirimente è quindi stabilire con precisione quando una area può definirsi effettivamente ad uso pubblico. Una interpretazione che si è modificata negli anni rimanendo sempre orientata a favore dei terzi danneggiati.

Il caso

Mentre lavorava in un fondo agricolo un ragazzo veniva investito da un trattore condotto dal padre dello stesso lesionato durante una manovra di retromarcia per agganciare la botte spargiliquami.

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