di Leandro Giacobbi

Un secondo articolo del Sole 24ore del 5 settembre (evidenziato dalla nostra rassegna stampa) ha presentato alcuni contenuti del decreto interministeriale che è di prossima pubblicazione.

L’occasione è interessante per esprimere dei primi commenti sui “punti caldi”.

  1. La flessibilità delle coperture

La struttura della copertura può variare in relazione al valore degli enti da assicurare. Per beni o insieme di beni entro il milione di euro di valore la compagnia sarà tenuta ad assicurare il 100%, tra uno e 30 milioni la copertura dovrà essere di almeno il 70 per cento. Di conseguenza, oltre 30 milioni, il tutto è lasciato alla libera negoziazione. Nell’articolo si fa poi riferimento alla flessibilità sullo scoperto (quota del valore indennizzabile che può restare a carico dell’assicurato) che per i beni con un valore inferiore a 30 milioni potrà arrivare fino a un massimo del 15 per cento.

Se abbiamo interpretato correttamente, per un rischio di 20 milioni di euro, il cliente potrà chiedere una copertura non inferiore al 70% e su questo importo (14 milioni di euro) l’applicazione di uno scoperto massimo del 15% (2,1 milioni di euro). Ma questo passaggio è tutto da verificare quando si avrà a disposizione il testo definitivo. 

Non è possibile fare grandi valutazioni, in quanto non si conosce se la somma assicurata sia allo stato d’uso o a valore a nuovo.  Neppure si fa riferimento a clausole d’indicizzazione delle somme assicurate con possibile “cambio di range”. In sintesi, possiamo concludere che il legislatore vuole per i piccoli fabbricati, entro 1 milione di euro, una copertura “totale” delle Compagnie che, quindi, in questo range di rischio saranno le responsabili al 100% del finanziamento della ricostruzione. Per i rischi intermedi, fino a 30 milioni di euro, le polizze hanno un ingaggio più contenuto, anche se sempre superiore a quanto, oggi, è presente sul mercato, ove i limiti d’indennizzo sono tra il 50%-60% delle somme assicurate.

  1. Definizione di singolo evento e di “frana”

Viene definito come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione (vale per tutte le definizioni anche per sisma e frana). Siamo convinti che per la “frana” definita come “il movimento, scivolamento, distacco rapido di roccia o detrito lungo un versante sotto l’azione delle gravità, anche non derivante da infiltrazioni di acqua” la limitazione delle 72 ore produrrà qualche problema, tenuto conto che con questa limitazione sono compresi i danni da “frana improvvisa”, ma molti di questi fenomeni sono contraddistinti da tempi lunghi. Da questo punto di vista è interessante verificare la classificazione delle frane di Cruden & Varnes (1996), maggiormente utilizzata, che individua le frane da crollo, da ribaltamento, da scorrimento (planare o rotazionale a seconda della forma della superficie di scorrimento), di espandimento e di flusso e dove i fenomeni franosi sono classificati anche sulla loro velocità che può essere anche molto lenta.

  1. Le esclusioni

Il testo delle esclusioni è tradizionale, infatti sono esclusi dalla normativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa alla normativa urbanistica ed edilizia o ad altre disposizioni di legge. Ma il testo si conclude con la seguente precisazione: “ivi inclusi obblighi di manutenzione”. La precisazione è tanto generica, quanto preoccupante per gli addetti ai lavori.

Siamo fiduciosi che il testo del decreto non lascerà al mercato il compito di fissare i paletti tra chi ha adempiuto agli obblighi di manutenzioni e chi no. Pensiamo al numero elevatissimo di fabbricati entro 1 milione di euro, impossibili da verificare da ispettori tecnici; quindi, si renderà necessario chiedere all’assicurato di dichiarare la “buona manutenzione”, ma per un sinistro da esondazione la valenza di un difetto di manutenzione ha problematiche ben diverse rispetto ad un sinistro da sisma. Vedremo.

  1. Il calcolo del premio

Il decreto stabilisce che il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità dei territori e, ove, applicabili modelli predittivi.

È un testo tradizionale e corretto, ma non risolve il problema dell’elusione dell’obbligo a contrarre che abbiamo evidenziato con un intervento su Assinews.it sulla stessa materia il giorno 5 settembre 2024 e che, qui, riprendiamo integralmente: “se uno stabilimento negli ultimi cinque anni ha avuto plurimi danni da esondazione (pensiamo all’area Seveso nel milanese), chi potrà valutare se il premio proposto per adempiere all’obbligo assicurativo sia talmente elevato da poter imputare alla Compagnia un’elusione all’obbligo a contrarre o, al contrario, una quotazione tecnicamente ineccepibile?”.

  1. Norme transitorie e supporto riassicurativo SACE Assicurazioni

Le disposizioni transitorie stabiliscono che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere decorrerà dal primo rinnovo. Possono accedere alla convenzione con la Sace, al fine di riassicurare il 50% del rischio, le polizze catastrofali stipulate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Il termine di 90 giorni è veramente sfidante, non era il caso di applicare un più “tranquillizzante” 180 giorni. Poi, il supporto riassicurativo di SACE prevederà una tariffa di costo riassicurativo identico per tutte le Compagnie? Se SACE avrà un comportamento differenziato, si genererà un elemento di “disturbo” nell’esercizio della libera concorrenza? Ci auguriamo, almeno, che per il medesimo rischio, la richiesta di copertura riassicurativa a SACE da più Compagnie in concorrenza si risolverà  con l’emissione della medesima quotazione.

Queste le prime impressioni, ma tenuto conto che lo schema di convenzione deve essere approvato dai ministeri per il Made in Italy e per l’Economia, poi il decreto deve acquisire il parere dell’Ivass e, successivamente, deve essere mandato all’esame del Consiglio di Stato. siamo convinti che il decreto nei vari passaggi sarà migliorato, almeno ce lo auguriamo.

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