L’autonoma uscita di strada di un veicolo può configurare già un incidente stradale oppure è sempre necessario il coinvolgimento di terzi? Per essere considerato tale è necessario che l’evento provochi dei danni suscettibili di valutazione economica? Lo chiarisce la sentenza n. 20325 del 2024 emessa dalla Corte di Cassazione 

Mario Riccardo Oliviero

Il comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool prevede che: «Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate». Stante la portata della norma, per poter prevedere il raddoppio delle sanzioni amministrative è, quindi, necessario sapere con esattezza la definizione giuridica di incidente e quando si configura nella realtà.

IL CASO

La Corte di Cassazione fornisce una risposta affrontando la causa di un conducente che, in stato di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze stupefacenti e anche in stato di ebrezza per aver bevuto alcolici, perdeva il controllo del veicolo ribaltandosi sulla strada provinciale ed uscendo completamente dalla sede stradale senza coinvolgere altri utenti della strada come: veicoli, pedoni e ciclisti. Per l’improvvido comportamento, al conducente è stata comminata la sanzione, tra gli altri, anche per il reato di Guida sotto l’influenza dell’alcool. Pena confermata in entrambi i gradi di giudizio. Attraverso il suo legale il conducente ricorreva in Cassazione contestando totalmente le decisioni assumendo che, in realtà, non aveva causato alcun incidente, in quanto era uscito autonomamente di strada senza coinvolgere altri veicoli. Concludendo che può qualificarsi come incidente solo ed esclusivamente lo scontro tra almeno due veicoli, di cui uno in movimento.

LA SENTENZA

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