L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 366
– Settembre 2024

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

obblighi informativi

Finalmente qual che buona notizia per il settore assicurativo
I trascorsi mesi di giugno e di luglio hanno portato al settore assicurativo buone notizie su diversi fronti: novità positive per gli intermediari, per gli assicurati e per altri attori del comparto.

Altre novità sono attese entro la fine di quest’anno, anch’esse positive, non solo dall’Ivass, ma anche dal legislatore, che dovrebbe emanare i decreti attuativi dei nuovi obblighi assicurativi per le imprese relativi agli eventi catastrofali: una grande occasione per gli intermediari, una grande sfida per le imprese. Esaminiamo ora qualche recente “buona nuova” a cura dell’Ivass.

Informativa precontrattuale
Il Provvedimento n°147 emanato dall’IVASS il 20 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°155 del 4 luglio 2024, introduce importanti modifiche al Regolamento 40/2018 e al Regolamento 41/2018, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale sul distributore e sui prodotti assicurativi, compresi quelli di investimento assicurativo.

Queste modifiche sono volte a migliorare la trasparenza e la comprensione delle informazioni fornite ai consumatori, nonché a ridurre gli oneri amministrativi per gli intermediari assicurativi.

Informativa sul distributore
Viene introdotto il Modulo Unico Precontrattuale (MUP), che sostituisce i seguenti documenti:

a. Allegato 3 “Informativa sul distributore”: riporta le informazioni di natura “statica” riguardanti, ad esempio, l’anagrafica e la presentazione dei reclami;

b. Allegato 4 “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”. Il documento riporta le informazioni di natura “dinamica” (ad esempio, se il prodotto viene distribuito in regime di consulenza o in collaborazione orizzontale tra intermediari), che variano rispetto al singolo prodotto assicurativo.

c. Allegato 4-bis “Informazioni sulla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo”. Il documento contiene le stesse informazioni dell’Allegato 4 e le informazioni peculiari alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (ad es. incentivi, vendita con o senza consulenza);

d. Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”. Il documento riporta gli obblighi cui è soggetto il distributore. È previsto che sia reso disponibile per il pubblico nei locali dei distributori oppure pubblicato sul sito.

Il MUP permette una presentazione più chiara e concisa delle informazioni ai clienti e si compone di due allegati, il cui utilizzo è tra loro alternativo: uno per i prodotti assicurativi (Allegato 3) e uno per i prodotti di investimento assicurativo (Allegato 4).

Alla consegna di tutta l’informativa precontrattuale provvede il distributore su supporto cartaceo, salva la possibilità (come in precedenza) di somministrazione su supporto durevole oppure tramite il sito internet, ove accettato dal contraente. L’obbligo di aggiornamento periodico degli allegati è stato eliminato ed è richiesto per il MUP solo in caso di intervenute modifiche significative.

Viene eliminato anche l’obbligo di pubblicazione dell’informativa sui siti internet e nei locali degli intermediari relativa agli allegati 3 e 4 ter attuali ed è confermato l’obbligo di informativa sui rapporti d’affari con le imprese tramite la pubblicazione sul sito internet ove esistente o attraverso l’affissione nei locali dell’intermediario stesso. Ritornerò presto in argomento per esaminare in profondità il MUP, che dovrà essere adottato entro il 4 luglio 2025 ma il cui utilizzo semplifica e razionalizza i processi gestionali degli intermediari ed è dunque auspicabile che ciò avvenga al più presto in sostituzione degli attuali allegati senza attendere questa data.

Informativa sul prodotto
Il provvedimento pone anche un limite alla lunghezza dei documenti precontrattuali DIP Aggiuntivi, ridotti a un massimo di tre pagine (quattro in casi eccezionali) con l’obiettivo di evitare una eccessiva quantità di dettagli che potrebbero confondere i consumatori.

Le imprese assicurative saranno inoltre tenute a pubblicare informazioni dettagliate sulle politiche di sostenibilità conformemente alle normative europee in materia di finanza sostenibile.

Questo nuovo quadro normativo è stato visto come un passo avanti significativo per migliorare l’efficienza operativa delle imprese assicurative e per garantire che i consumatori ricevano informazioni essenziali in modo chiaro e comprensibile.

Intermediari e imprese hanno 12 mesi di tempo (fino al 4 luglio 2025) per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Spigolature sul Provvedimento 147
Il Provvedimento 147 è stato posto in pubblica consultazione in bozza a novembre del 2023 e solo dopo sette mesi è stata emanata la versione definitiva. Un tempo di elaborazione molto lungo, dovuto probabilmente alle numerose osservazioni che gli operatori del mercato hanno indirizzato all’IVASS.

Negli esiti di pubblica consultazione, a loro volta pubblicati dopo circa un mese dalla emanazione del Provvedimento, sono presenti numerosissimi ringraziamenti rivolti all’Ivass per lo sforzo di semplificazione e di razionalizzazione, a beneficio di intermediari, imprese e consumatori.

È la prima volta che viene manifestato in modo così unanime il gradimento per un atto normativo emanato dall’Authority. Stupisce però vedere, su questo documento molto corposo, osservazioni e suggerimenti di operatori qualificati, che risultano “fuori dal perimetro” del provvedimento in consultazione a cui naturalmente l’Ivass non ha potuto rispondere.

Così come stupiscono suggerimenti di modifiche relative ad articoli del Codice delle assicurazioni su cui l’Authority di settore non può intervenire, trattandosi di normativa primaria.

Registro degli intermediari – Nuova piattaforma
È finalmente on-line la nuova piattaforma che ospita il RUI, il Registro degli intermediari. L’accesso è differenziato tra operatori (intermediari ed imprese) e pubblico (chiunque ne abbia interesse).

Il primo è accessibile attraverso apposite credenziali allo scopo di inserire comunicazioni e/o variazioni alle informazioni già presenti e il secondo è libero, per consultazione. Gli intermediari possono quindi operare direttamente sul Registro (in modalità controllata) senza dover utilizzare PDF intelligente, firma digitale e Pec.

L’accesso libero si presenta ora totalmente rinnovato: presenta la possibilità di accedere:

A. Al Registro ove sono reperibili le informazioni di tutti gli intermediari con sede in Italia suddivisi nelle sei sezioni di appartenenza (finalmente è stata inserita, dopo quasi sei anni dalla sua istituzione, la “sezione F”, riservata agli intermediari a titolo accessorio con mandato diretto dalle imprese)

B. All’Elenco annesso, in cui sono reperibili le informazioni degli intermediari della UE che operano in Italia

C. Ai Responsabili della distribuzione delle imprese di assicurazione

D. Ad un tool di esportazione di tutto il Registro che genera un file in formato “xlsx” di facilissimo utilizzo.

Segnalo quella che risulta la novità più significativa: è ora possibile visualizzare per gli intermediari di primo livello (Sez. A, B, D, F) tutti i collaboratori della loro rete secondaria (iscritti in sezione E) con possibilità di esportazione del relativo elenco.

Spigolature sulla nuova piattaforma del RUI
Persiste, purtroppo, quella che a mio parere può essere considerata una importante omissione a scapito della trasparenza nei confronti dei consumatori: non è presente nel Registro l’indicazione della sede operativa dell’intermediario organizzato in forma societaria.

Nel RUI si trova infatti solo l’indicazione della sede legale dell’intermediario analizzato che frequentemente non coincide con la sede operativa, trattandosi di un indirizzo utilizzato ai fini fiscali, legali e di responsabilità dell’impresa.

Preventivass
Nella sua relazione del 24 giugno 2024 sull’attività svolta dall’IVASS nell’anno 2023 il Presidente Signorini ha fatto accenno anche al preventivatore pubblico Preventivass.

Con toni molto più smorzati di quelli usati dal Segretario generale dell’Istituto, De Polis, durante la tradizionale conferenza stampa che ha preceduto la relazione del Presidente.

È emerso dalla relazione che Preventivass, lo strumento voluto dalla legge e gestito dall’Istituto che serve per confrontare le offerte di tutte le compagnie in tema di assicurazione auto, nella sua attuale configurazione non è correlato alle esigenze del mercato.

Infatti: “i prezzi che le compagnie offrono su Preventivass sono generalmente al lordo degli sconti; quelli effettivamente applicati ai contratti sono spesso significativamente inferiori a quelli esposti su Preventivass dalla stessa compagnia con riferimento allo stesso cliente. Inoltre, non è possibile formulare sul preventivatore pubblico offerte per le garanzie accessorie, come per esempio furto e incendio, ampiamente diffuse. Questi due fatti limitano l’efficacia dello strumento in termini di promozione della trasparenza e stimolo della concorrenza, le finalità per cui esso è stato introdotto”.

Signorini conclude dichiarando che l’IVASS sta esaminando possibili iniziative per rimuovere gli ostacoli ad un migliore utilizzo del preventivatore pubblico.

Spigolature sul Preventivass Con chiare parole il Presidente dell’Ivass ha confermato che 84 milioni di preventivi generati dal preventivatore pubblico (sono numeri ufficiali) attraverso gli intermediari non sono serviti ai consumatori ed hanno invece generato incombenze agli agenti (i broker ne sono esenti) senza produrre risultati utili.

Non potrebbe essere sospeso temporaneamente l’obbligo di preventivazione a carico degli agenti almeno fino a quando Preventivass – a seguito delle necessarie modifiche operative – potrà essere considerato veramente utile ai consumatori?


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