di Bianca Pascotto

L’errore è sempre dietro l’angolo e la polizza professionale, obbligatoria ad esempio per gli avvocati, ci salva il portafoglio quando provochiamo un danno al nostro cliente.

È questo in estrema sintesi la funzione ed il contenuto dell’assicurazione per responsabilità civile (art. 1917 codice civile), assicurazione che protegge il patrimonio dell’assicurato, intervenendo o mediante il rimborso allo stesso di quanto versato al terzo danneggiato, oppure attraverso il pagamento diretto al terzo previa comunicazione all’assicurato o su sua richiesta.

Ovviamente l’incipit indefettibile per l’attivazione della garanzia, è la colpa dell’assicurato e il danno arrecato al terzo mentre non rileva la circostanza che il danno al terzo sia liquido ovvero sia quantificato in “moneta sonante”.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nel maggio di quest’anno[1]

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