Con il Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024 l’IVASS interviene rivedendo le disposizioni in materia di informativa precontrattuale previste dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

di Matteo Cerretti e Andrea Corbo*

Con il Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024, l’IVASS raccoglie una esigenza di semplificazione della informativa precontrattuale che viene razionalizzata e semplificata allo scopo di rafforzarne l’efficacia.

All’esito di un percorso valutativo che l’Autorità conferma di aver avviato dal secondo semestre del 2012 con le associazioni di categoria degli stakeholders ed alcuni player del mercato assicurativo, IVASS interviene sulle disposizioni di cui al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (in seguito, “Regolamento n. 40/2018“) e Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 (in seguito, “Regolamento n. 41/2018“) razionalizzando le modalità di somministrazione al cliente prima della sottoscrizione del contratto sia delle informazioni concernenti il distributore sia delle informazioni concernenti il prodotto che rimangono invariate nei contenuti.

Scorrendo le previsioni del Provvedimento, con riferimento alla razionalizzazione dell’informativa sul distributore di cui al Regolamento 40/2018, viene in rilievo l’opera di semplificazione che viene compiuta in punto di informative c.d. statiche e dinamiche sul distributore, limitando il numero dei documenti informativi da consegnare al cliente mediante introduzione di un “Modulo unico precontrattuale”, c.d. “MUP”, differenziato a seconda della natura (IBPID o non-IBPID) del prodotto, la cui implementazione è rimessa al distributore.

Nell’ottica di razionalizzare le informative da consegnare al cliente in sede precontrattuale, il Provvedimento consentirà ai distributori di garantire l’informativa relativa ai rapporti di affari tramite pubblicazione sul sito internet o affissione nei locali, salvo richiesta di consegna da parte del Cliente. Le compagnie che operano quali distributori potranno, poi, assolvere all’obbligo di consegna del MUP mediante la consegna del DIP Aggiuntivo a condizione che tale documento rechi le medesime informazioni richieste dalla normativa per il modulo unico.

Il Provvedimento abroga, poi, gli obblighi di pubblicazione sul sito internet ed affissione nei locali delle informative sul distributore e sulle regole di comportamento del distributore, assorbiti nel MUP, che dovrà essere aggiornato ogni volta in cui intervengano cambiamenti che incidono sulle informazioni contenute nel documento e dovrà essere consegnato al cliente in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto solo in caso di successive modifiche di rilievo nello stesso.

Quanto invece alla semplificazione afferente alla informativa sul prodotto di cui al Regolamento n. 41/2018, il Provvedimento interviene sulla struttura dei DIP Aggiuntivi, eliminando riferimenti ridondanti con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su:
(i) costi;
(ii) esclusioni e limitazioni;
(iii) cliente target;
(iv) regime fiscale;
(v) informazioni previste dall’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (ad esempio, solvibilità della compagnia, reclami, legge applicabile).

Con riferimento ai DIP Aggiuntivi dei prodotti R.C.Auto e Multirischi, nonché nei DIP Aggiuntivi dei prodotti IBIP, verranno, poi, poste all’evidenza del cliente le opzioni e le personalizzazioni delle garanzie e relative modalità di esercizio nonché le garanzie accessorie rese, integrativa rispetto al DIP e/o al KID.

Anche i contenuti dei DIP Aggiuntivi verranno ad essere semplificati ai fini di una loro maggiore efficacia, prevedendosi, per un verso, che i rinvii alle condizioni contrattuali di polizza siano limitati e specifici e, per l’altro, che le sezioni che recano esclusioni e limitazioni debbano essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo.

Il Provvedimento n. 147/2024 opera, altresì, un raccordo della normativa regolamentare con quella europea in materia di finanza sostenibile introducendo l’art. 25 bis al Regolamento n. 41/2018 in materia di informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.

Le modifiche apportate dal Provvedimento n. 147/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.155 del 4 luglio 2024 e vigente dal giorno successivo, dovranno essere implementate dalle compagnie e dai distributori nel termine di dodici mesi.

Tuttavia, come posto in evidenza da IVASS nella propria relazione al Provvedimento, la razionalizzazione operata con il Provvedimento non può considerarsi un punto di approdo stabile, dovendosi tenere in conto l’approvazione da parte della Commissione Europea del “Retail Investment Strategy” che comporterà, prospetticamente, l’introduzione di modifiche alla Direttiva IDD ed al Regolamento PRIIPs che imporranno una nuova (e, ragionevolmente, profonda) revisione della disciplina finalizzata ad una sempre crescente tutela dell’investitore “retail“.

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*Matteo Cerretti – Partner – Insurance Commercial Director EMEA / Head of Insurance Italy studio legale DWF Italy
*Andrea Corbo – Counsel – Insurance studio legale DWF Italy

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