CONTESTI OPERATIVI E RESPONSABILITÀ SANITARIA

Autore: Giovanni Pavan
ASSINEWS 365 – Luglio-Agosto 2024

Analisi e prospettive di miglioramento su un concetto giuridico scarsamente conosciuto

Molti professionisti della salute non sono informati delle funzioni di preposto che “di fatto” in concreto ricoprono nella organizzazione del lavoro sanitario. Un progetto di studio – del quale si presentano i dati in estratto – ha voluto analizzare il concetto di “preposto di fatto” negli ambienti di lavoro sanitari, il cui fenomeno delle situazioni di non conformità e rischio per i sanitari preposti di fatto nella organizzazione del lavoro viene ricercato, grazie all’osservatorio del S.P.I.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione della Azienda U.L.S.S. n.2 di Treviso, allo scopo di valutare ed identificare possibili azioni di miglioramento delle situazioni di non conformità per i lavoratori che non sono a conoscenza della rispettiva posizione di preposto di fatto, con le conseguenti responsabilità e rischi.

L’ambito dove viene condotta l’analisi è l’ambiente sanitario e/o socio-sanitario in senso generale, con le rispettive strutture adibite alle cure per acuti, in ambito territoriale e della prevenzione, circoscritto al territorio della Provincia di Treviso.

Il territorio preso in considerazione è caratterizzato da una Azienda U.L.S.S. n.2 che provvede alla salute pubblica della cittadinanza dell’intero ambito territoriale provinciale, nel quale insistono alcune (poche) strutture ospedaliere private accreditate specializzate in particolari settori clinici assistenziali.

Vi sono numerose I.P.A.B. e strutture territoriali di residenza per anziani distribuite nel territorio e alcune strutture private organizzate per le attività ambulatoriali e/o di piccola chirurgia.

Ciò premesso, l’analisi che ci interessa riguarda la possibilità di dimensionare il fenomeno del “preposto di fatto”, sia nell’ambito provinciale nelle aziende/imprese del territorio – per il tramite del S.P.I.S.A.L. dell’Azienda U.L.S.S. n.2 di Treviso -, sia nell’ambito interno della struttura socio-sanitaria pubblica più grande per dimensione -per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione- che è la U.L.S.S. n.2 Marca Trevigiana, per valutarne la valenza in termini di rischio e di possibili azioni di miglioramento nei luoghi di lavoro socio-sanitario.

Gli obiettivi di studio sono sinteticamente:

1. l’analisi degli elementi significativi e di criticità caratterizzanti le situazioni degli ambienti di lavoro sanitari e socio-sanitari privati rilevate nel territorio trevigiano;

2. l’analisi degli elementi significativi e di criticità caratterizzanti la situazione sanitaria pubblica dell’Azienda U.L.S.S. n.2 Marca Trevigiana relativamente agli esiti dell’indagine ed ai correlati possibili rischi organizzativi;

3. ricerca di elementi di non conformità delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie e valutazione di eventuali profili di responsabilità;

4. proposta di eventuali azioni di miglioramento e di superamento delle non conformità rilevate nel corso dell’indagine

I lavoratori “PREPOSTI DI FATTO”
Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro1 non sono contemplati e specificati i lavoratori cosiddetti “preposti di fatto”; tuttavia all’art. 299 viene specificato in linea di principio generale l’ “esercizio di fatto di poteri direttivi” così declinati: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”2.

Per identificare i soggetti con posizione di garanzia per i lavoratori (e gli utenti) come il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ciò che ha rilevanza giuridica sono le attività concretamente ed effettivamente svolte. Pertanto, si parla di “preposto di fatto” qualora un lavoratore assuma tale ruolo ancorché in assenza di una formale nomina di preposto da parte del datore di lavoro.

Il preposto di fatto viene definito come “colui che, sebbene privo di investitura (ad esempio senza una nomina di preposto conferita dal datore di lavoro), eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale”3.

Egli assume pertanto la analoga responsabilità del cd. preposto “di diritto”, vale a dire colui che ha ricevuto l’incarico formale di cui trattasi.

In buona sostanza, se nel luogo di lavoro vi è qualche lavoratore riconosciuto dagli altri colleghi come un “capo / caposala / capotecnico”, questi è di fatto un preposto, anche se privo di nomina ufficiale. Va ad ogni buon conto precisato che nella ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica in materia di sicurezza sul lavoro la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto di diritto formalmente nominato, ancorché quest’ultimo, in concreto, potrebbe anche non svolgere effettivamente le proprie funzioni ed attività attribuite e previste.

Analogamente alle altre figure chiave della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il preposto deve ricevere una adeguata formazione specifica ed il relativo aggiornamento quinquennale, ai sensi dell’art.37 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro4 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.20115.

Perché nell’ambito della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro è doveroso orientare la nostra particolare attenzione ai lavoratori che si trovano ad acquisire la posizione di “preposti di fatto”? La ragione sta nella loro concreta difficile identificazione e definizione di questi lavoratori!

Infatti, il problema è che si tratta di lavoratori non formalmente identificati, non meglio definiti, se non come cd. “referenti” di qualcosa, come ad esempio:
tutor di fatto di studenti in tirocinio formativo,
tutor di fatto di soggetti che entrano nei luoghi di lavoro per qualche attività di supporto e/o assistenza,
responsabili di fatto di particolari attrezzature/ apparecchiature medicali o parti di attività di servizio;
referenti di fatto di attività di manutenzione e controllo su apparecchiature/attrezzature; etc.,
per i quali non vi è stata una identificazione strutturata e formale da parte del datore di lavoro, né da forparte del Servizio di Prevenzione e Protezione, della ufficiale funzione di preposto, ex lege6, con i conseguenti obblighi derivanti da tale formale incarico (es.: obblighi innanzitutto formativi specifici).

Da questa non meglio nota e non meglio definita funzione di “preposto di fatto” nella organizzazione ne conseguono profili di responsabilità sconosciuti allo stesso lavoratore che, nel caso di verifichino nei luoghi di lavoro episodi di infortunio/lesione agli stessi lavoratori e/o utenti ricoverati, può essere chiamato a rispondere per il ruolo che (più o meno) inconsapevolmente ha ricoperto sull’evento accaduto nei confronti dei colleghi di lavoro e/o del personale a lui affidato, come gli studenti in tirocinio formativo.

Analisi dei dati sui preposti di fatto in ambito di la voro sanitar io nel territorio trevigiano
L’analisi che ci interessa riguarda la possibilità di dimensionare il fenomeno del “preposto di fatto”, sia nell’ambito provinciale nelle aziende/imprese del territorio -per il tramite del S.P.I.S.A.L. dell’Azienda U.L.S.S. n.2 di Treviso-, sia nell’ambito interno della struttura socio-sanitaria pubblica più grande per dimensione -per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione- che è la U.L.S.S. n.2.

Sugli esiti dei dati raccolti
1. Si considera positivamente il dato riguardante l’ambito sanitario che non vede rilievi da parte del S.P.I.S.A.L. di Treviso di non conformità in ordine ai lavoratori cd. “preposti di fatto”, ancorché ciò non significhi che le situazioni di lavoro nelle strutture pubbliche e private siano prive di questa non conformità e posizione di rischio. 2. Più interessanti sono i rilievi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda U.L.S.S. n.2 Macra trevigiana, la più grande azienda sanitaria del territorio trevigiano.

Il lavoro del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale appare certamente tempestivo in termini di misure di risposta alle novelle normative del legislatore del 2021, considerate le dimensioni della struttura aziendale, molto articolata e complessa, e del numero complessivo dei dipendenti.

Tuttavia, si ritiene che le attività di definizione dei lavoratori “preposti di fatto” non sia completata, ma dovrà proseguire, in itinere, e completarsi ragionevolmente nel medio termine per poter consentire una adeguata formazione di base di tutti i lavoratori di cui trattasi e programmare la successiva formazione periodica.

Un elemento essenziale per sensibilizzare i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali all’argomento “preposto di fatto” è la formazione adeguata, tempestiva e capillare di questa figura, che certamente aiuterà ad alimentare maggiore attenzione sul tema. Un nodo cruciale nelle organizzazioni di notevoli dimensioni, come quella dell’U.L.S.S. n.2 del Veneto, è dato dalle congrue risorse economiche e strumentali (tra cui rientrano i professionisti specializzati) da attribuirsi in sede di definizione di budget ai Servizi di Prevenzione e Protezione e di Formazione.

Nel caso di specie sanitario, allo stato dell’arte, riteniamo di poter esprimere una valutazione positiva sulle misure di formazione specifica poste in essere dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, ravvisando tuttavia la ragionevole necessità di proseguire con la ricerca sul campo per l’adeguato completamento delle figure di lavoratore “preposto di fatto” ancora da definire, ciò anche con l’aiuto dei dirigenti/preposti delle diverse unità operative e servizi sanitari e non.

Conclusioni
1. È necessario che le strutture sanitarie e sociosanitarie perseguano percorsi virtuosi specialmente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di gestione del rischio clinico. In una organizzazione, specialmente se sanitaria, tanto più in alto gerarchicamente si trova la “non conformità”, ancorché latente e silente, tanto più grande è il rischio -e le eventuali conseguenze- che ne deriva per l’intera struttura organizzativa.

2. Nella fattispecie descritta è importante poter disporre di figure intermedie di governo delle attività di lavoro, come i preposti nelle diverse tipologie di attività che viene loro attribuito, anche di fatto, adeguatamente informate e specificatamente for mate ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare è indispensabile informare e formare tutti i lavoratori preposti di fatto che si assumono la funzione di tutor ed insegnante degli studenti in tirocinio sul campo, sia per quelli accademici, sia per quelli attinenti alla cd. alternanza scuolalavoro.
Ciò ancorché l’ambito “sanità e assistenza sociale” non risulti tra quelli maggiormente esposti al rischio specifico rispetto ad altre categorie ATECO di lavoro7.
Un ruolo determinante per conseguire questo obiettivo di sicurezza e di buona gestione è quello ricoperto innanzitutto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ma anche una adeguata competenza del Coordinatore della unità operativa può fare la differenza per cercare di colmare le non conformità in materia di formazione dei “preposti di fatto”.

3. Infine, il legislatore, sensibile alle criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto un ulteriore strumento economico incentivante per favorire l’emergere dall’oscuro e valorizzare le figure gerarchiche intermedie della organizzazione sanitaria che assumono attribuzioni/funzioni di lavoratore preposto “di fatto” ancorché non di posizione di coordinamento o di carattere professionale sanitario, come previsto dal nuovo C.C.N.L. del Comparto Sanitario8.


1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. – ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.123 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, G.U. n.101 del 30 aprile 2008 – Supplemento Ordinario n.108
2 Articolo 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. – norma citata
3 Il Preposto sulla Sicurezza: ruolo, compiti e responsabilità (vegaformazione.it)
4 Articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. – norma citata
5 Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della Salute, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 – del 21 dicembre 2011
6 Articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. – norma citata
7 VOLUME_ATECO_2002_nocopertina.p.PDF (istat.it) – https:/www.istat.it/il/files/2022/03/Tavola-di-raccordo-ATECO-2022-ATECO-91.pdf
8 C.C.N.L. Sanità Pubblica 2019-2021 – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 – www.uilfpl.it


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