GIURISPRUDENZA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 364 – Giugno 2024
Anche nel diritto assicurativo esistono gli “zombie” (clausole nulle che continuano a esistere) e i fantasmi (questioni risolte che continuano a proporsi). Gli effetti della colpa dell’assicurato ne sono l’esempio perfetto
Premessa
Anche il mondo del diritto, come il cinema, ha i suoi personaggi dell’orrore. Ci sono i Frankenstein (contratti costruiti con pezzi di altri contratti, come i contratti misti assicurativo-finanziari); ci sono i Nosferatu (questioni morte e sepolte da decenni, che periodicamente risorgono e tornano ad affannare gli interpreti, come la questione del “rischio anomalo” nell’assicurazione r.c.a.); c’è persino l’Overlook Hotel di Shining (ovvero àmbiti in cui nessuno sa cosa fare, tranne eliminare le opinioni altrui, come nel caso della compensatio lucri cum damno).
Di questi singolari personaggi una recente decisione della Corte di cassazione ha dovuto evocarne due: uno zombie ed un fantasma. Lo zombie è la “clausola di accidentalità” (cioè la clausola che, nell’assicurazione contro i danni, limita la copertura assicurativa ai soli “fatti accidentali”). È una clausola da quarant’anni ritenuta inutile (e quindi nulla) dalla Corte di cassazione, che tuttavia con infernale resilienza continua a comparire nei contratti di assicurazione, alimentando un contenzioso vano.
Il fantasma è invece l’applicabilità dell’art. 1900 c.c. all’assicurazione di responsabilità civile, nella parte in cui esclude copertura ai danni causati da colpa grave dell’assicurato: una questione da tempo risolta dalla S.C., sistematicamente riproposta in giudizio con grande nonchalance. Come il lettore avrà intuito, l’uno e l’altro di questi personaggi dell’orrore riguardano un tema unico: gli effetti della colpa dell’assicurato nella causazione del danno.
Questo tema centrale nel diritto delle assicurazioni si scinde poi in una serie di problemi connessi: cosa accade se l’assicurato causa il danno con colpa; cosa accade se lo causa con colpa grave; che effetto hanno le clausole limitative del rischio in base alla condotta dell’assicurato; cosa accade se il contratto tace sul punto. Nel presente scritto vorrei provare a mettere un po’ d’ordine in questi concetti, prendendo le mosse dalla recente decisione cui ho accennato poc’anzi.
CONTENUTO A PAGAMENTOIl contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
© Riproduzione riservata