Giurisprudenza
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 364 – Giugno 2024
Se vi è colpa del danneggiato va applicato il concorso anche se trattasi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Valutare l’incidenza causale di due o più condotte in un sinistro stradale non è quasi mai cosa semplice, e l’accertamento diventa ancora più complesso quando lo si deve declinare nelle ipotesi di responsabilità oggettiva come il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Sappiamo che il custode, eccezion fatta per la prova del caso fortuito, risponde sempre del danno in ragione del semplice rapporto di custodia che lo lega alla cosa custodita (non ha alcuna rilevanza il dato soggettivo ovvero se ha bene e diligentemente custodito il bene) e che il danneggiato beneficerà del quantum dovutogli, fornendo solo la prova che il danno subito ha tratto origine dalla cosa (prova del nesso causale).
Sappiamo anche che se il danneggiato contribuisce con la sua condotta a provocare il danno, il risarcimento che gli spetta sarà commisurato al suo grado di colpa, in applicazione dell’art. 1227 c.c.. Negli anni la giurisprudenza è “venuta in soccorso” del povero custode, dando maggior rilievo al concetto di autoresponsabilità e al dovere di solidarietà
posto in capo a tutti i cittadini ex art. 2 Cost., al fine di evitare o limitare situazioni di pericolo e di danno mediante l’adozione di una condotta prudente, accorta e osservante
le norme di legge.
Da qui, dunque, l’attuale orientamento che mira a valutare con maggior attenzione, anche nei casi di responsabilità oggettiva, il comportamento del danneggiato coinvolto in un sinistro per verificare se, come e quanto poteva prevedere, evitare o limitare il danno verificatosi, adottando una opportuna ed accorta condotta.
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