GIURISPRUDENZA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 363 – Maggio 2024
“Salta” l a prescrizione biennale anche per i contratti anteriori al 2012
1.Un nuovo intervento della Corte costituzionale in materia assicurativa
Con sentenza del 29.2.2024 n. 32 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 6.3.2024, e quindi produttiva di effetti da tale data) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2952, secondo comma, c.c., nel testo che rimase in vigore tra il 2008 ed il 2012, e che prevedeva la prescrizione biennale dei diritti scaturenti dai contratti di assicurazione sulla vita, ivi compreso quello all’indennizzo.
Secondo la Consulta, questa norma violava, finché restò in vigore, gli artt. 3 e 47 della Costituzione. Violava l’art. 3 Cost., perché rendeva estremamente difficile, se non impossibile, l’esercizio dei diritti scaturenti dal contratto da parte del beneficiario, quando questi fosse stato all’oscuro dell’esistenza del contratto stipulato a suo vantaggio.
Violava, poi, l’art. 47 Cost., perché comprimeva la tutela del “risparmio previdenziale”, in cui la Corte costituzionale ravvisa lo scopo dell’assicurazione sulla vita.
Nel presente scritto cercherò di riassumere gli argomenti con cui la Corte costituzionale ha sorretto la propria decisione, per poi passare in rassegna i seri problemi di diritto intertemporale che la sentenza consegna agli interpreti. Prima, però, facciamo – come è sempre necessario per chi voglia penetrare l’essenza delle leggi – un po’ di storia.
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