di Samuele Marinello
Una compagnia di assicurazione ha presentato un ricorso contro un’Azienda Sanitaria a sèguito del rifiuto di quest’ultima di concedere l’accesso a documenti riguardanti un incidente stradale.
La compagnia sosteneva la necessità di visionare la registrazione della chiamata al 118 per confrontare la dinamica dell’incidente riportata in una richiesta di risarcimento, che divergeva da quanto accertato dai Carabinieri.
La ASL ha negato l’accesso sostenendo la natura di dati personali contenuti nella registrazione, e ritenendo che la compagnia non avesse il diritto di accesso a tali informazioni.
La difesa della compagnia ha argomentato che tale rifiuto vìola i principi di trasparenza e il diritto di difesa, richiamando il diritto di accedere a documenti necessari per la verifica delle richieste di risarcimento e per prevenire frodi.
Il TAR ha riconosciuto che l’interesse della Compagnia all’accesso alla registrazione è legittimo, per consentire la verifica della dinamica dell’incidente e prevenire possibili frodi.
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