La CGTdi II grado del Piemonte ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate stabilendo che l’utilizzo delle polizze vita per accantonare il TFM dell’amministratore non costituisce un fringe benefit ed è completamente deducibile

L’utilizzo delle polizze vita per accantonare il TFM (trattamento di fine mandato) dell’amministratore non costituisce un fringe benefit ed è completamente deducibile. Lo stabiliscono le due sentenze, depositate il 30 gennaio 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale del contribuente.

Il giudizio riguardava la deducibilità delle quote accantonate come TFM dell’amministratore oltre i limiti previsti per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e il trattamento fiscale delle polizze vita, nel caso specifico polizze Unipol Sai, accese dalla società con beneficiario l’amministratore, che l’Agenzia considerava fringe benefit. 

Secondo l’Ufficio, le somme accantonate in una polizza vita, con la società come contraente e gli eredi dell’amministratore come beneficiari in caso di morte, sarebbero da considerarsi fringe benefit, valutazione dovuta alla mancanza di un vincolo giuridico che colleghi i premi versati alla destinazione finale del TFM per l’amministratore.

Nel corso del giudizio è emerso che queste polizze sarebbero invece uno strumento per erogare le somme accantonate come TFM all’amministratore al termine del suo mandato, previa ritenuta d’acconto, al fine di tutelare ulteriormente tali somme da eventuali avvenimenti societari.

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