GIURISPRUDENZA

Il risarcimento deve essere riconosciuto anche al soggetto che al momento del verificarsi dell’evento lesivo era privo di occupazione lavorativa

Autore: Andrea Magagnoli
ASSINEWS 359 – Gennaio 2024

Qualora il soggetto danneggiato abbia riportato lesioni di una gravità tale che ne abbiano compromesso in via definitiva la futura capacità lavorativa, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale anche se al momento del verificarsi dell’evento lesivo era privo della capacità di produrre reddito.

Non è onere del soggetto danneggiato (o dei suoi rappresentanti legali) dare la prova che in futuro avrebbe acquisito la capacità di produrre reddito.

L’entità del risarcimento dovrà essere determinata in assenza di un criterio legislativo applicabile in tali casi e dovrà essere utilizzato quello del triplo della pensione sociale.

È risarcibile il danno patrimoniale alla persona che al momento del verificar si dell’evento lesivo sia priva di la voro e quindi non produca reddito?
La risposta secondo la Corte di Cassazione è sì. La sentenza n.16884, depositata il 3 settembre 2023 è destinata a porre un nuovo principio di diritto ed a rafforzare la tutela del danneggiato imponendo nuovi obblighi al soggetto garante per la responsabilità civile.

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