La recente ordinanza n. 24893 della Cassazione (depositata il 21 agosto scorso) ha confermato l’orientamento consolidato riguardo alla liquidazione dei danni in caso di incidente stradale in cui il massimale della polizza RC auto del responsabile viene superato. L’ordinanza fornisce chiarimenti sulle differenze tra due concetti: la mala gestio propria dell’assicuratore e quella impropria.
Nel caso della mala gestio propria, l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni arrecati al proprio assicurato, indipendentemente dal limite di massimale previsto dalla polizza. Un esempio classico è quando l’assicuratore rifiuta in modo colpevole un’offerta transattiva vantaggiosa avanzata dal danneggiato (entro i limiti del massimale), e poi coltiva incautamente la lite, esponendo l’assicurato al rischio che la richiesta del danneggiato venga accolta per importi superiori a quelli coperti dalla polizza.
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