La quietanza non produce alcun effetto nei confronti del terzo che non ha avuto parte nel rapporto biunivoco dei soggetti coinvolti

Di Bianca Pascotto

Gli antichi romani la sapevano lunga: “res inter alio acta tertio neque nocet neque prodet”[1] .

Applicando questo principio, consacrato nell’art. 1372 c.c., non ci sarebbe stato bisogno di scomodare la Suprema Corte[2] se però quest’ultimo fosse stato correttamente utilizzato.

Quando si paga un debito, normalmente, ci si fa rilasciare la cosiddetta quietanza, ovvero quella dichiarazione unilaterale con la quale il nostro creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento dovuto e ci libera dall’obbligazione assunta.

Ugualmente avviene in caso di sinistro allorchè la compagnia risarcisce un danno e a fronte del pagamento fa sottoscrivere al beneficiario la cosiddetta “quietanza liberatoria”.

È facilmente intuibile che la quietanza (che è un atto unilaterale), cui può sottendere, ma non necessariamente, una transazione (che è un contratto), vede partecipi i soli soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio (sinistro o contratto che sia) e solo tra quest’ultimi la stessa assumerà il valore di prova in merito all’avvenuto pagamento e, ove sia maggiormente specificata (ad esempio indicazione del contratto o data del sinistro etc..), anche di prova del fatto costitutivo dell’obbligazione.

Nei confronti del terzo che non ha avuto parte in questo rapporto biunivoco, la quietanza non produce alcun effetto se non come mero fatto storico ed è quanto è capitato alla compagnia di assicurazioni nel caso che segue.

IL CASO

Tizia subisce il furto della sua autovettura ricoverata presso il carrozziere Caio, il quale denuncia di aver subito una rapina.

Axa corrisponde a Tizia l’indennizzo di € 41.500 in forza della garanzia furto e agisce in rivalsa nei confronti del carrozziere, stante l’intervenuta archiviazione del reato il cui autore era rimasto ignoto.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda della X Ass.ni in quanto, pur avendo prodotto l’atto di transazione e quietanza sottoscritto dal proprio assicurato, la compagnia attrice non aveva provato il proprio diritto nei confronti di Caio ovvreo di aver pagato e di essere subentrata nel diritto di Tizia.

Interposto gravame la Corte d’Appello di Roma stravolge la decisione e condanna Caio a rimborsare l’importo ad X Ass.ni.

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