È scaduto il 5 giugno 2023 il termine per la comunicazione all’IVASS, da parte degli
intermediari italiani iscritti al RUI e di quelli esteri iscritti nell’Elenco annesso al RUI, dei
domini e dei sotto-domini internet utilizzati per promuovere o collocare prodotti assicurativi, previsto dal Provvedimento IVASS n. 128/2023.

L’Istituto di Vigilanza sta procedendo alla verifica dei domini e dei sotto-domini comunicati, ai fini della loro futura pubblicazione e informa che non saranno oggetto di pubblicazione:

  • i domini e i sotto-domini che sono risultati non accessibili, in costruzione, bloccati, in manutenzione, in quanto siti non ancora aperti al pubblico. Gli intermediari potranno comunicare nuovamente il dominio o il sotto-dominio una volta che il sito sarà stato ultimato o reso accessibile, seguendo le istruzioni tecniche rese disponibili dall’IVASS;
  • i domini e i sotto-domini contenenti esclusivamente l’accesso ad “un ambiente protetto” tramite credenziali/login e quindi non accessibili al pubblico;
  • i domini e i sotto-domini delle Compagnie Assicurative che sono stati comunicati
    dall’intermediario, in quanto non riferiti specificamente all’intermediario stesso;
  • i domini e i sotto-domini nei quali si offrono beni o servizi diversi all’assicurazione, qualora non contengano una specifica sezione per la promozione e/o il collocamento
    di prodotti assicurativi.

IVASS raccomanda inoltre a tutti gli intermediari di verificare che nel sito che hanno
comunicato siano presenti – a tutela dei consumatori e degli stessi intermediari – le
seguenti informazioni previste dall’art. 79 del Regolamento IVASS n. 40/2018:

  • i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito dell’IVASS dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
  • la sede legale e le eventuali sedi operative;
  • il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
  • i recapiti per la presentazione dei reclami.

IVASS raccomanda a tutti gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al RUI di indicare
inoltre:

  • la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;
  • l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine

Le informazioni eventualmente mancanti vanno aggiunte nel sito quanto prima e comunque
entro il 20 giugno p.v. L’avvenuta integrazione deve essere comunicata all’indirizzo
vigilanzacondottamercato@pec.IVASS.it