Franco Ricca
Il cessionario di un credito commerciale per imponibile ed Iva, in caso di mancato incasso presso il debitore, non può attivare la procedura di riduzione dell’imponibile al fine di recuperare l’imposta, diritto che spetta al cedente, che peraltro, mediante la cessione del credito, ha incassato il corrispettivo. Questo il principio generale che sembra desumersi dalla sentenza che la Corte di giustizia Ue ha pronunciato ieri, 9 febbraio 2023, nella causa C-482/21, in relazione ad una controversia fiscale promossa da un’impresa di assicurazioni che, avendo pagato all’assicurato, come da contratto, un indennizzo per il mancato pagamento di un credito vantato dall’assicurato nei confronti di un cliente, riteneva di avere diritto, a seguito del mancato incasso del credito presso il debitore, di ridurre la base imponibile per recuperare l’Iva non riscossa, in forza del principio enunciato dall’art. 90 della direttiva Iva.

In via preliminare, la Corte ricorda la propria giurisprudenza sull’argomento, da cui emerge, in particolare, che gli stati membri, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell’operazione, devono consentire la riduzione della base imponibile dell’Iva, pena la violazione del principio di neutralità da cui deriva che, nella sua qualità di collettore d’imposta per conto dello stato, l’imprenditore deve essere sgravato interamente dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette ad Iva.
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