Dario Ferrara
Il datore risarcisce lo stress. Non si può escludere il mobbing, infatti, senza verificare lo straining: l’azienda paga i danni al lavoratore anche se consente che il dipendente svolga la sua prestazione in un contesto e con modalità indebitamente «stressogene». Di fronte a una situazione lavorativa conflittuale, dunque, il giudice del merito deve accertare se il prestatore ha subito azioni ostili, che hanno inciso negativamente sulla salute dell’interessato, pur se si tratta di condotte limitate nel numero e distanti nel tempo. A maggior ragione quando ci si trova di fronte all’inattività forzosa del prestatore più che a un semplice demansionamento. È quanto emerge dall’ordinanza 3692/23, pubblicata il 7 febbraio 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione.
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Fonte: