di Vincenzo Giannotti
La condotta omissiva del dirigente scolastico, nella riparazione del cancello carrabile che abbia procurato lesioni alla collaboratrice scolastica per il suo malfunzionamento, conduce al danno erariale indiretto per la soccombenza dell’ente in sede di risarcimento dei danni reclamati dalla dipendente infortunata.
La condanna erariale è stata comminata dalla Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n.87/2022) che ha censurato il comportamento negligente del preside in qualità di titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Infatti, secondo i giudici di legittimità, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte all’interno dell’istituto, il dirigente scolastico è equiparabile ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (tra le tante Cassazione penale, Sez. VI, n. 37766 del 2019).
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