LA LEGGE DI BILANCIO È INTERVENUTA INNALZANDO LA SOGLIA A 5 MILA EURO. IMMUTATE LE SANZIONI
di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
A partire dal 1° gennaio la soglia invalicabile per l’utilizzo del contante in unica soluzione è stata elevata a 5.000 euro. Tale innalzamento non modifica le sanzioni per chi infrange la regola mentre per il passato non si applica il favor rei. È quanto previsto dalla nuova legge di bilancio per il 2023.
Le nuove norme. La disposizione che ha modificato l’art. 49, comma 3-bis del dlgs 231/07 in relazione ai limiti dell’utilizzo del contante, è stata introdotta dal comma 384, lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023). Con tale norma la soglia sui contanti che fino al 31/12/2022 era posta ad euro 2.000 (e che dal 1° gennaio 23 doveva essere abbassata ad euro 1.000 ai sensi del vecchio comma 3-bis dell’art. 49 del dlgs 231/07) è stata invece innalzata ad euro 5.000.
Tale divieto riguarda il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano essi persone fisiche che giuridiche, quando il valore sia complessivamente superiore a 5.000 Euro. Il trasferimento superiore a detto limite, si legge nell’art. 49, comma 1, quale che ne sia la causa o il titolo (quindi anche relativo a pagamenti sulla base di contratti assolutamente leciti) è vietato anche quando effettuato con più rate, inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionate. Oltre tale soglia il trasferimento può essere eseguito esclusivamente tramite banche o poste italiane Spa.
Il valore dell’operazione. Il valore dell’operazione, di cui all’art. 49, comma 1 del dlgs 231/07, come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto 151/09, va inteso come valore “complessivamente da trasferire in unica soluzione”, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (es. contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), mentre nessun cumulo andrebbe a realizzarsi nel momento in cui il frazionamento, di tipo temporale, risulti connaturato all’operazione stessa, oppure sia conseguenza di un preventivo accordo fra le parti.
Da un punto di vista operativo, quindi, si può considerare legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati importi anche complessivamente pari o superiori ai 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in “rate” inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero risulti conseguenza della libertà contrattuale.
In definitiva, l’avverbio “complessivamente” resta da intendersi in ottica oggettiva, riferibile al cumulo dei mezzi di pagamento, configuranti “titoli al portatore” la cui somma non può superare la soglia prescritta, nelle operazioni che si perfezionano in uno stesso momento. Ogni transazione superiore a tale soglia, richiederà un pagamento tracciabile. Resta evidentemente ammissibile effettuare il pagamento in parte in contanti, in parte con altri strumenti tracciabili, come il bonifico oppure l’assegno. Ad esempio, resta ammissibile pagare 8.000 euro pagando tale somma per 4.000 euro in contanti e per 4.000 con assegno bancario.
I soggetti chiamati in causa. I trasferimenti rilevanti vanno a determinarsi quando intervengono due “soggetti diversi” ossia entità giuridiche distinte. Si può pensare, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve (detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”), in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge. Ne deriva che soggetto sottoposto a sanzioni sarà, in via di principio, sia il soggetto che effettua il versamento ultrasoglia, sia quello che riceve tale versamento (cfr.: Cass. n. 690/1999; conf. Trib. Trani 5/7/2002, conf. UIC Parere 24/3/2007; Cass. civ. Sez. II, 20/04/2018, n. 9881). Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultrasoglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziarie la propria attività.
Le problematiche dei professionisti. Per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio le problematiche più rilevanti possono rinvenirsi nella gestione delle contabilità ordinarie. In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultrasoglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra soglia (come si evince dalle faq Mef) potrebbero rilevare, nell’ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.
Le sanzioni. Da segnalare, peraltro, che le novità dell’articolo 49 non sortiranno effetti sulle sanzioni irrogabili a chi dopo il primo gennaio compirà pagamenti illeciti.
L’art. 63, comma 1-ter del dlgs 231/07 al momento non sembra interessato da modificazioni.
Da ciò consegue che per le violazioni commesse dopo il primo gennaio, chi paga o riceve indebitamente, in unica soluzione contanti pari o superiori a 5.000 euro, resterà assoggettato a sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra il minimo edittale di 1.000 euro e il massimo di 50.000 (art. 63, comma 1°).
Le violazioni dell’obbligo di segnalazione di irregolarità (a cui soggiacciono, ad esempio, i dottori commercialisti nei confronti dei loro clienti non segnalati in caso di superamento delle soglie) resteranno assoggettate alle sanzioni di cui al comma 5 dell’art. 63 e cioè saranno punite con una sanzione amministrativa che va dai 3.000 ai 15.000 euro.
Non applicabile il favor rei. Resta a questo punto da analizzare quale rischio incomba su coloro che, nel corso degli anni antecedenti alla nuova norma, abbiano commesso un illecito punibile in relazione alle vecchie regole (ad esempio un pagamento di fattura in contanti per 3.000 euro + iva), oppure se le nuove disposizioni renderanno non punibile il passato per le violazioni al di sopra della nuova soglia.
Purtroppo l’art. 69 del dlgs.231/07 secondo il quale nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore di una nuova disposizione con costituisce più reato non si applica nel caso di specie. Ciò sulla base del citato art. 69 che, reputa (ad avviso di chi scrive deprecabilmente) applicabile il favor rei solo alle situazioni anteriori alla entrata in vigore del dlgs 25 maggio 2017 n. 90 (4 luglio 2017).
Tale previsione induce a ritenere ancora punibili situazioni antecedenti il 1° gennaio 2023 per infrazioni che abbiano superato le vecchie soglie.
In tal senso depone anche la circolare Mef Prot: DT 56499 – 17/06/2022 secondo la quale con riferimento alle violazioni commesse in data successiva rispetto a quella di entrata in vigore del dlgs. n. 90 del 2017 si applica la nuova disciplina sanzionatoria “con esclusione del favor rei nei termini di cui all’art. 69, comma 1, 2° periodo del novellato dlgs. n. 231/2007”.
Europa soglia a 10.000. Il Consiglio europeo nel dicembre 2022 ha stabilito per la prima volta di definire una soglia massima per i pagamenti in contanti pari a 10.000 euro. Tale soglia sarà stabilita nei prossimi mesi come cogente per tutti i paesi membri e quindi al di sopra di detta soglia i pagamenti in contanti non saranno più ammissibili.
Il limite in questione, evidentemente, non sortirà effetto alcuno per quegli stati come ad esempio l’Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo che da anni impongono una soglia massima per i trasferimenti sui contanti ben inferiore a tale limite.
Per altri Stati, di contro, nei quali attualmente non è previsto alcun tetto massimo, fra cui spiccano la Germania e l’Austria, ma anche molti stati del nord Europa (come ad esempio Estonia, Finlandia, Olanda, Lussemburgo), sarà necessario introdurre una soglia, che come detto non potrà superare i 10.000 euro.
Fonte: