Linee guida entro il 31 agosto
di Matteo PozziFms Tax & Law Firm
Società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche dovranno dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché di codici di condotta che siano ad essi conformi. La riforma dello sport ha infatti introdotto tale obbligo all’interno dell’art. 16 del dlgs 39/2021 («Semplificazioni») anche al fine di contrastare fenomeni di discriminazione e di violenza nei confronti di minori. Il conto alla rovescia è già iniziato, nel senso che entro il prossimo 31 agosto le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva dovranno emanare apposite linee guida per la predisposizione dei c.d. «Mog sportivi» che saranno poi redatti ed adottati dai sodalizi nei successivi dodici mesi, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi di giustizia sportiva dell’ente affiliante.
E’ del tutto evidente l’intento del legislatore di introdurre e fare assimilare in maniera capillare anche al mondo sportivo concetti e principi tipici dell’organizzazione di impresa e della relativo senso di responsabilizzazione (compliance) che già si è avuto modo di sperimentare qualche anno fa con l’avvento del Gdpr in materia di privacy e tutela dei dati.
Allo stesso modo, quindi, si avrà un sensibile parallelismo tra la novella del decreto semplificazioni e le norme del noto dlgs 231/2001 il quale, fra l’altro, prevede l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo come valido strumento di prevenzione e tutela, tale addirittura da escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente accertata in sede penale per reati commessi da soggetti con funzioni apicali o ad essi sottoposti. Tale disciplina è già nota al mondo dello sport – ed in particolare a quello del calcio – il quale, nel vigente Statuto federale (art. 7, comma V) e nel relativo Codice di giustizia sportiva (art. 7), indica la possibilità di eliminare o mitigare la tanto agognata responsabilità oggettiva della società per l’operato dei propri tesserati e di soggetti ad essa riconducibili, in caso di adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento di un Mog comunque sottoposta alla discrezionale valutazione del Giudice in fase di decisione. Tali modelli devono prevedere, fra l’altro, la presenza di un codice etico volto a regolare aspetti decisionali e disciplinari, nonché la nomina di un organismo di garanzia interno che dovrà vigilare sul funzionamento del modello e sulla sua osservanza.
La citata norma, quindi, pur non eliminando la responsabilità oggettiva quale caposaldo dell’ordinamento sportivo, si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione del predetto istituto non potrà avvenire più in via automatica e meccanica, bensì attraverso una analisi equa e graduale dell’effettivo comportamento avuto dal sodalizio e della sussistenza di un sistema di organizzazione interna e di policy atta a prevenire il verificarsi di eventi illeciti.
Peraltro, con il chiaro inquadramento di «lavoratore sportivo» data dall’art. 25 del d.lgs. 36/2021 della Riforma e dall’ormai consolidato e monolitico orientamento di Cassazione che oramai esclude nel dilettantismo l’applicazione dell’art. 67 Tuir alle collaborazioni sportive, ora non vi saranno più dubbi sull’applicabilità di tale forma di responsabilità in capo all’ente sportivo ai sensi dlgs 231/01 per reati commessi dai c.d. «soggetti ad sottoposti», stante la natura di lavoratore riconosciuta a chi svolge in forma retribuita, attività sportiva.
Sulla spinta di tale assunto, il legislatore della riforma dello sport ha espressamente stabilito che le associazioni e società sportive che abbiano già in dotazione un modello organizzativo e di gestione «231» lo debbano integrare con le disposizioni contenute nelle Linee guida dell’organo sportivo affiliante, andando così ad ampliare il novero dei reati presupposti rendendo così più completo ed efficace il Mog attraverso l’introduzione di fattispecie che, potenzialmente, sono più propense ad essere commesse all’interno di un contesto sportivo organizzato (es. violenza e discriminazione di genere, razziale, molestie, ecc.), oltre a quelli già previsti come, ad esempio, il reato di frode sportiva introdotto di recente dalla legge n. 39/2019.
A completamento del quadro di riferimento normativo, occorre altresì ricordare che anche il d.lgs. 36/2021 della riforma dello sport così come modificato dal correttivo dlgs 163/2022 in tema di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, introduce all’art. 33 la predisposizione, con successivo decreto attuativo, di specifiche forme di tutele specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva tra cui la designazione da parte di Asd e Ssd di un responsabile della protezione dei minori e dei giovani sportivi anche allo scopo di contrastare ogni tipo di abuso e di violenza e di proteggere la loro integrità fisica e morale. Pensando ai recenti fatti di cronaca relativi ad episodi, sebbene ancora da accertare in sede giudiziale sia ordinaria che sportiva, appare ancora più necessaria la predisposizione ed adozione di modelli organizzativi di gestione e di codici etici in capo non solo ai sodalizi sportivi ma, anche ed evidentemente, agli enti affilianti (Fsn, Dsa, Eps) i quali, a loro volta, posso svolgere analoghe funzioni di natura didattica e formativa nei confronti di atleti delle rappresentative nazionali esponendosi a possibili rischi e responsabilità per l’operato dei propri tecnici o dirigenti.
*Fms Tax & Law Firm
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