E’ arrivato l’atteso verdetto del Tar Lazio sui ricorsi di SNA e di alcuni gruppi aziendali agenti (U.A.A. – Unione Agenti Axa, G.A.Z.) per l’annullamento dell’art. 3 sub lett. d) e dell’art. 11 lett. a), b), c) del Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022 dell’Ivass (Preventivass).
In particolare il ricorso dei gruppi agenti U.A.A. e G.A.Z. – che chiedeva l’annullamento dell’art- 11, comma 1, lett. c) del Regolamento n. 51/2022 – è stato accolto in pieno dal TAR Lazio.
Per quanto riguarda il ricorso dello SNA, Il Tar Lazio accoglie solo in parte il ricorso, con riferimento alla sola previsione di cui all’art. 11, lett. c).
Ma vediamo i motivi del ricorso SNA:
1) Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio diuguaglianza sostanziale e non discriminazione. Illogicità e insufficienza motivatoria. Violazione dell’art. 191 del Codice delle Assicurazioni in materia diproporzionalità e minor sacrificio.
2) Violazione dell’art. 132 bis del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) ed eccesso di potere per illogicità irragionevolezza, disparità di trattamento, aggravamento procedimentale e insufficienza motivatoria con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 n. 1 lett. b) e c) del Regolamento.
3. Istanza per la remissione degli atti alla Corte costituzionale: Incostituzionalità dell’art. 132 bis n. 1 del d.lgs. 205/2009 come inserito dall’art. 1 co. 6 della Legge4.8.2017 n. 124.
Ivass, costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Considerato che l’obbligo di preventivazione mediante il programma Preventivass comporta degli adempimenti particolarmente complicati e complessi, il Sindacato agenti ritiene che la distinzione operata determini a carico dei soggetti contemplati nell’art. 3, e, in particolare, agli agenti plurimandatari, un incomprensibile svantaggio operativo.
La previsione regolamentare, di conseguenza, si porrebbe in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 191 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “i regolamenti si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari” e “I Regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della Vigilanza …e devono tenere conto delle esigenze di competitività e sviluppo della innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati”.
Secondo il Tar la prospettazione non può essere condivisa. La distinzione trova ilsuo fondamento nell’art. 132 bis, comma 1, del c.a.p., il quale, come del resto rappresentato dallo stesso sindacato ricorrente e da altri interlocutori in corso di procedimento, fa esplicito riferimento ai “premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui [gli intermediari] sono mandatari”.
E infatti, la previsione di cui al primo comma dell’art. 132 bis – secondo cui “Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicolia motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo suipremi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni” – non puòche riferirsi, e secondo un’interpretazione letterale e secondo un’interpretazione sistematica, agli “agenti” e agli altri intermediari iscritti nelle sezioni D ed F, i quali soli sono, proprio in ragione del tipo di contratto in forza del quale agiscono, effettivamente “mandatari” delle imprese di assicurazione.
Quanto alle categorie alle quali non si applica il regolamento, il Tar osserva poi che:
a) i broker sono, per espressa previsione dell’art. 109, comma 1, lettera b) delcodice delle assicurazioni “intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”, ciò che esclude la ricorrenza di un mandato riferibile all’impresa assicuratrice, unico rilevante aisensi dell’art. 132 bis;
b) gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI, sempre in forza di definizione normativa (art. 109, comma 1, lett. c) del c.a.p.) non agiscono nel ramo RC Auto, unico a cui si riferisce il regolamento de quo;
c) per l’attività degli intermediari iscritti nella sezione E del RUI, che, ai sensi dell’art. 109, comma 1, lettera e) del codice delle assicurazioni, sono gli “addetti all’attività d’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”, rispondono, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del codice stesso, gli intermediari con i quali collaborano, così che, con riferimento ai collaboratori dei “mandatari”, l’effetto informativo è comunque garantito, con modalità l’individuazione delle quali è rimessa agliaccordi tra intermediario e collaboratore.
“La disciplina sopra descritta rende ragione anche dell’assenza di profili di disparità di trattamento, tali da determinare la rimessione alla Corte costituzionale dellaquestione di legittimità della previsione dell’art. 132 bis nella parte in cui pone solo a carico dei mandatari delle imprese assicurative gli obblighi previsti in tema di Preventivass (e oggetto del terzo motivo di ricorso), atteso che il diverso regime trova giustificazione nel fatto che altre norme di legge, contenute nel medesimo, c.a.p., disciplinano in maniera diversa le competenze, gli schemi contrattuali sulla base dei quali agiscono e i regimi di responsabilità dei soggetti iscritti nelle sezioni B, C ed E del RUI”, si legge nella sentenza.
Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti censurano le previsioni, rispettivamente risultanti dal combinato disposto delle lettere a) e b) e a) e c) dell’art. 11 del regolamento.
Quanto alla prima previsione, i ricorrenti sostengono che aver previsto che “gli intermediari… nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente esi rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventualia ltre imprese di cui sono mandatari”, comporti una sostanziale duplicazione delle attività richieste agli agenti, imponendo loro oneri di particolare gravosità.
La censura è infondata: “Come evidenziato dalla difesa di Ivass, il detto obbligo grava sui soli agenti plurimandatari ai quali si rivolgano utenti che abbiano autonomamente consultato Preventivass con riferimento a una sola delle compagnie di assicurazione di cuil’agente sia mandatario, ciò che è in toto conforme a quanto previsto dall’art. 132
bis.
L’adempimento, del resto, è unico (una sola interrogazione per tutti i brand di cui l’agente plurimandatario sia rappresentante), così che il maggior numero di compagnie a cui riferire i preventivi base non si traduce in una moltiplicazione delle procedure di interrogazione.
Ne discende che non ricorre neppure la predicata ingiustificata disparità ditrattamento, attesa l’evidente diversità delle posizioni che caratterizzato l’agentemonomandatario e quello plurimandatario”.
A nulla rileva poi quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine all’inutilità dello stesso strumento del Preventivass (sostanzialmente compendiabile nell’argomentazione secondo cui, poiché il preventivatore consente un mero confronto tra i contratti base, sistematicamente diversi da quelli in concreto praticati alla luce delle specifiche esigenze dell’assicurato e della scontistiche praticabili dall’agente) deve poi osservarsi che le critiche attengono a previsioni contenute nella normazioneprimaria (non censurata, in parte qua, per profili di pretesa incostituzionalità) ed impingono in profili di merito legislativo, insindacabili in sede giurisdizionale.
Quanto alla disposizione contenuta nella lettera c) dell’art.11, la quale stabilisce che “gli intermediari…in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi deipreventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti”.
La previsione è censurata dai ricorrenti in quanto: a) introdurrebbe obblighi formali in contrasto con quanto previsto dall’art. 132 bis, comma 2, b) sarebbe connotata da intrinseca irragionevolezza e c) realizzarebbe una disparità ditrattamento tra intermediari.
La doglianza è fondata: La disposizione, infatti, “appare connotata da oscurità del precetto – sia in punto di necessità omeno di ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sia in ordine all’oggetto della dichiarazione stessa – così da risultare, nel suo complesso, irragionevole”.
Il Tar Lazio accoglie quindi in parte il ricorso, con riferimento alla sola previsione di cui all’art. 11, lett. c) e con assorbimento delle ulteriori censure formulate avverso la detta disposizione, e respinto nel resto.
La sentenza sul ricorso Sna
La sentenza sul ricorso dei gruppi aziendali agenti U.A.A. e G.A.Z.