CASSAZIONE: ANCHE NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO TEMPO FINO ALLA DELIBERAZIONE PER ECCEPIRE
di Dario Ferrara
Più garanzie per l’imputato di guida in stato d’ebbrezza. Anche nel procedimento innescato dal decreto penale di condanna la parte ha tempo fino alla sentenza di primo grado per dedurre la nullità, se non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia all’accertamento del livello di alcol nel sangue (con l’etilometro o il prelievo ematico). E ciò perché le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione. Attenzione, però: per il prelievo di campioni biologici come sangue, urine o saliva presso una struttura sanitaria non serve il consenso dell’interessato pena l’inutilizzabilità degli esami compiuti. È quanto emerge dalla sentenza 42015/22, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Ultimo momento

È accolto uno dei motivi di ricorso per il conducente condannato ex articolo 186 Cds, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità. Sbaglia la Corte d’appello a ritenere tardiva l’eccezione di nullità sollevata dall’imputato nel corso del dibattimento di primo grado celebrato all’esito di opposizione a decreto penale di condanna: l’intempestività, stando al giudice del gravame, consentirebbe di non valutare nel merito la questione dell’omesso avviso della facoltà di assistenza legale di cui all’articolo 114 disp. att. Cpp. Il punto è che l’articolo 180 Cpp non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione: anche in tale procedimento, dunque, è la deliberazione della sentenza di primo grado – e non la presentazione dell’atto di opposizione – il momento ultimo entro cui il prevenuto può far valere la nullità.

Contrasto di giurisprudenza

L’articolo 186 Cds, dal canto suo, non prevede alcun consenso ad hoc del conducente al prelievo dei campioni biologici presso una struttura sanitaria richiesto dalla sola polizia per accertare il tasso di alcol nel sangue: è eventualmente richiesto solo quello connesso alla natura delle operazioni strumentali; insomma: pur senza assenso dell’interessato i risultati degli esami devono ritenersi utilizzabili in giudizio, per quanto la stessa Cassazione in altre occasioni si sia pronunciata in senso opposto. La parola passa al giudice del rinvio.
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