GLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INTERVENGONO SUL DL AIUTI 4 IN TEMA EDILIZIO
di Fabrizio G. Poggiani
Per accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche nel 2023 è necessario che la delibera condominiale sia stata adottata entro il 18 novembre scorso e che la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) sia presentata entro il 31 dicembre prossimo. Proroga al 31/12/2025, invece, della detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche pari al 75% della spesa sostenuta.
Con alcuni emendamenti alla legge di bilancio 2023 si interviene nuovamente anche sul decreto Aiuti quater (dl 176/2022) per prorogare alcuni termini al fine di beneficiare delle detrazioni inerenti a taluni bonus edilizi, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, applicabile alle spese sostenute dai condomini, e a quella del 75%, fruibile per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119 ter del medesimo decreto.
Il comma 2, dell’art. 9 del dl 176/2022 (decreto Aiuti quater), in vigore dal 19/11/2022 viene completamente sostituito, prevedendo che le disposizioni, di cui alla lett. a), comma 1, n. 1, che comportano l’applicazione della detrazione (Superbonus) in misura ridotta al 90% (in luogo del 110%) non si rende applicabile a determinati interventi, in primis a quelli diversi da quelli eseguiti dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi del comma 13 ter dell’art. 119 del decreto “Rilancio”.
La stessa riduzione (al 90%) non si applica agli interventi eseguiti dai condomini per i quali la delibera dell’assemblea, che ha approvato l’esecuzione dei lavori, risulti adottata in data anteriore al decreto Aiuti quater ovvero entro la data del 18/11/2022 ma a condizione che la detta data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, dall’amministratore di condominio o, in presenza di un condominio minimo, di cui all’art. 1129 c.c., dal condòmino che ha presieduto l’assemblea ma sempre se, per i detti interventi, sia presentata la Cilas entro il prossimo 31 dicembre.
La disapplicazione indicata, inoltre, vale anche per la medesima situazione (interventi eseguiti dai condomini) ma sempre se la delibera assembleare attestata sia stata adottata tra la data di entrata in vigore del decreto Aiuti quater (19/11/202) e la data del 24/11/2022 e, in tal caso, se la Cilas risulti presentata alla data del 25/11/2022.
Non solo.
Per quanto si evince dall’emendamento in commento, la riduzione dal 110% al 90%, come disposta dalla lett. a), n. 1 del comma 1 dell’art. 9 del dl 176/2022, per gli interventi eseguiti dai condomini nel 2023, non si applica nemmeno ai lavori che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 31/12/2022, risulti presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo autorizzativo; quindi, nel rispetto della sola condizione di presentazione della Cilas, tale intervento potrà beneficiare della detrazione del 110% anche per tutte le spese sostenute nel corso del 2023.
Di conseguenza, per queste situazioni sarà possibile mantenere, sulle spese sostenute per i detti interventi eseguiti nel corso del prossimo anno (2023), la detrazione maggiorata nella percentuale massima del 110%; è evidente che si è voluto concedere maggior tempo per gli interventi che impattano su situazioni più complesse e articolate, sempre a condizione che gli interessati si siano mossi tempestivamente e si procurino una documentazione utile (dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condòmino) atta a dimostrare la citata situazione.
Infine, come potevamo aspettarsi già all’indomani dell’introduzione del bonus, con la manovra per il prossimo anno si interviene anche sull’art. 119 ter del dl 34/2020, riguardante la detrazione del 75% per i lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, che era normativamente in scadenza il prossimo 31 dicembre e, ferma restando l’intera disciplina, si proroga la fruizione della detrazione anche per le spese sostenute fino al 31/12/2025 (in luogo del 31/12/2022), stabilendo ulteriormente che le delibere condominiali, relative ai citati interventi destinati alla rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere assunte con una maggioranza dei partecipanti all’assemblea, rappresentativa di un terzo del valore millesimale dell’intero edificio.
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