Dario Ferrara
Nulla la sottoscrizione di titoli avvenuta negli uffici dei promotori finanziari. E ciò perché l’operazione deve essere considerata «fuori sede» e il contratto deve dunque contenere la clausola di recesso entro sette giorni per l’investitore, pena l’invalidità. Lo studio del professionista, infatti, non possiede i requisiti indicati dall’articolo 30 Tuf: è quindi necessario che l’operazione sia perfezionata presso la sede legale dell’intermediario autorizzato oppure presso una dipendenza di quest’ultimo. È quanto emerge dall’ordinanza 35787/22, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso proposto da centottanta investitori che hanno sottoscritto strumenti finanziari firmando schede di adesione ad hoc e ora chiedono il rimborso o il risarcimento di un danno stimato in oltre 4 milioni di euro. Sbaglia la Corte d’appello a escludere che sia avvenuto «fuori sede» il collocamento dei titoli laddove le operazioni risultano conclude presso gli studi dei singoli promotori che lavoravano per conto della banca.
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Dario Ferrara
Fonte: