SECONDO I COMMERCIALISTI NON È NECESSARIA LA STIPULA SINGLE PROJECT, OVVERO PER OGNI CANTIERE
di Fabrizio G. Poggiani
Per la copertura assicurativa dei professionisti tecnici, relativamente agli interventi per la detrazione del 110%, è sufficiente una polizza professionale, sebbene con previsione specifica e massimale adeguato a 500 mila euro. Questa l’indicazione che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ha confermato con il pronto ordine 85-2022 pubblicato ieri sul tema della polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni per le detrazioni derivanti dai bonus edilizi, in particolare per il superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.
Un ordine territoriale ha chiesto, ai fini dei controlli che i commercialisti devono eseguire per il rilascio del visto di conformità, se l’obbligo assicurativo, posto a carico dei professionisti tecnici, richieda, necessariamente, la stipula di una polizza, di cui all’art. 14 dell’art. 119 citato, “single project” (quindi, una per ogni cantiere) o, in alternativa, una polizza (a consumo) dedicata alle attività specifiche o sia sufficiente una polizza professionale senza esclusioni per le attività di asseverazione e con un massimale adeguato non inferiore a 500 mila euro che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e di una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni.
L’ordine istante, peraltro, segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui vengono richiamati i chiarimenti forniti dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) con i quali ricorda, innanzitutto, che con il dl 13/2022, al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono state sostituite dalle parole «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Di conseguenza, per effetto della soppressione della previsione di un importo non inferiore a 500 mila euro è previsto che l’assicurazione dei tecnici deve essere commisurata all’importo dei lavori eseguiti; la specificazione relativa a tale novità, però, per l’associazione vale esclusivamente per la soluzione single project, mentre per le altre soluzioni (polizza RC professionale base e polizza dedicata per più asseverazioni annue) permane tale limite minimo di massimale.
Tale tesi era, peraltro, già stata indicata da questo quotidiano (si veda, ItaliaOggi del 9 marzo 2022), stante il fatto che già dal tenore letterale delle norme si poteva rilevare che l’obbligo di stipula della polizza assicurativa si doveva considerare rispettato anche quando i professionisti tecnici avessero sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 del dpr 137/2012, sebbene adeguata (integrata) con una appendice, con una apposita modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore polizza specifica.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, preliminarmente, rileva che le modifiche al comma 14 dell’art. 119 del dl 34/2020, introdotte con decorrenza dal 26/02/2022, dalla lett. b), comma 2 dell’art. 2 del dl 13/2022 hanno riguardato esclusivamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia della polizza “single project” e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma 14, i quali si riferiscono alla normale polizza per responsabilità civile professionale e quella cosiddetta “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Pertanto, stante il fatto che il terzo periodo del comma 14 dispone che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al dpr 137/2012, purché questa abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 14 e considerato che il quarto periodo del comma 14 prevede che in alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività, di cui al presente articolo, con le caratteristiche del tipo “a consumo”, il Cndcec ritiene che la polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi valida anche nelle versioni “alternative”, di cui ai citati periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del dl 34/2020.
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