ANOMALIE DELL’ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA, SENTENZA DELLA CASSAZIONE
di Alberto Renda e Gianluca Stancati
Legittimo il sequestro dei proventi professionali percepiti dal professionista-asseveratore laddove gli elementi fattuali e documentali raccolti nell’indagine avvalorino la non manifesta infondatezza (“fumus”) della sua compartecipazione causale all’ipotesi di truffa connessa alla circolazione di bonus inesistenti. Al contempo, l’ulteriore requisito della misura cautelare (periculum in mora) può trovare riscontro nella circostanza che la stessa, insistendo su somme corrisposte dal committente al professionista, investirebbe il profitto che l’indagato avrebbe ritratto dalla presunta attività criminosa. In questi termini si è espressa la Cassazione con sentenza 42010/22 dell’8 novembre.
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