LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’OMESSA SEGNALAZIONE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA ANCHE AL MEFdi Emanuele Fisicaro
In materia di antiriciclaggio si applica la sanzione più leggera, tenendo conto di una serie di parametri, tra cui la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile, il reale vantaggio ottenuto e l’entità del pregiudizio cagionato a terzi. In altri termini, ai fini della determinazione della sanzione, il Ministero deve necessariamente valutare i criteri indicati nel disposto dell’articolo 67 del dlgs n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017. Ciò per valutare se risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca della commissione dell’illecito o, viceversa, quella prevista dalla disciplina introdotta dal dlgs n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione indicati dalla medesima.
Così la sezione seconda civile della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 24476 del 2022, cassa la sentenza della Corte d’appello di Bologna e rinvia alla stessa, in altra composizione, per la decisione, che dovrà riguardare anche le spese di giudizio della legittimità. il giudice di merito era stato chiamato a decidere riguardo alla sanzione amministrativa comminata dal Ministero dell’economia e delle finanze al direttore di una banca per l’omessa segnalazione di talune operazioni sospette, effettuate su un conto corrente intestato ad una banca sammarinese. Tali operazioni consistevano nella emissione, su richiesta dell’istituto sammarinese, di 250 assegni circolari, per un importo complessivo di 2.360.256 euro. Dall’esame dell’ordinanza si rileva un principio semplice a cui il Ministero deve necessariamente attenersi. La Corte, richiamando quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2017, ha statuito che il giudizio di comparazione deve “fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”. Pertanto, per la determinazione della sanzione, il Ministero deve in primis riportarsi al dettato legislativo, e, successivamente, in osservanza del principio di legalità, può richiamare le circolari esplicative. A conferma, l’ordinanza ha stabilito che nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie il Ministero dell’economia deve considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: la gravità e la durata della violazione; il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione; l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione; il livello di cooperazione con le autorità prestato della persona fisica o giuridica; l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati e le precedenti violazioni della medesima normativa. Va evidenziato che, nel decreto sanzionatorio, ognuno dei parametri determinati dal dlgs 231/2007, richiamati nell’ordinanza della Corte, devono essere declinati con i fatti oggetto di contestazione e motivati ex art. 11 della legge 689/81. Su tale dorsale è di tutta evidenza che la circolare del Ministero dell’economia del 7 giugno 2022, recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, che sostituisce la precedente del 7 luglio 2017, dello stesso tenore (si veda ItaliaOggi del 21/10/2022), potrebbe essere rivista, anche alla luce di questa ordinanza, o la sua applicazione non dovrebbe contrastare con la legge quale fonte primaria.
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