Il regime previsto dal dlgs n. 252 del 2005 con un’aliquota fiscale agevolata applicabile a prestazioni pensionistiche “comunque erogate”, a prescindere dal periodo di maturazione, non è da escludersi nemmeno per i trattamenti previdenziali integrativi destinati ai dipendenti pubblici.
Sono le particolari osservazioni che si leggono nella sentenza n. 3224/17/2022 della Ctr Lazio che ha accolto l’appello del contribuente contro un diniego di rimborso dell’amministrazione all’indomani del rigetto ricevuto in primo grado.
Si trattava, infatti, di un diniego derivante dalla non riconosciuta applicabilità, sul trattamento previdenziale integrativo del contribuente, dell’aliquota agevolata di cui all’art. 11, comma 6, del dlgs n. 252/2005, stante anche il fatto che, secondo l’ufficio, fosse dirimente che il contribuente fosse un pensionato del settore pubblico.
La Ctr, in riforma della sentenza, ha riconosciuto al contribuente, proprio un ex dipendente pubblico, il diritto alla agevolazione sul suo trattamento pensionistico. Lo stesso, pur se relativo alla previdenza integrativa, era assimilabile alla previdenza complementare, in quanto i due regimi, per il collegio, erano entrambi riconducibili a medesime finalità integrative della pensione obbligatoria in favore del contribuente al momento del ritiro dal lavoro.
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