A metà luglio, l’Eiopa aveva lanciato una consultazione pubblica per migliorare la vigilanza sulle pratiche tariffarie discriminatorie di alcuni assicuratori. Secondo l’Eiopa, alcuni assicuratori non applicano lo stesso premio a utenti con caratteristiche di rischio simili e coperti dagli stessi prodotti, cosa che definisce “pratiche di prezzo differenziato”.
Dopo la chiusura del periodo di consultazione, Insurance Europe ha pubblicato la sua risposta a questo progetto che l’autorità di vigilanza europea intende promuovere. L’associazione europea è stata particolarmente critica. In primo luogo, sottolinea che il settore assicurativo europeo è “impegnato nell’inclusione finanziaria e nel trattamento equo dei clienti” e invita l’Eiopa a “trovare le prove di un trattamento iniquo”. Se così fosse, “allora questo comportamento dovrebbe essere affrontato”.
Ma Insurance Europe non accetta questa accusa generalizzata e non gradisce la decisione dell’Eiopa di intervenire nella determinazione dei prezzi e nelle decisioni commerciali. “Sarebbe una cosa senza precedenti e dovrebbe essere gestita con sensibilità per evitare che le autorità di vigilanza assicurativa nazionali oltrepassino i loro mandati specifici”, ha dichiarato l’organismo europeo del settore assicurativo.
L’EIOPA indica che la base giuridica della sua attività è l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento EIOPA, relativo alla formazione di una cultura comune di vigilanza.
Tuttavia, nell’esercizio di questi poteri, è fondamentale che l’EIOPA rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Affinché l’EIOPA possa intervenire, deve esserci una chiara necessità di azione a livello UE che non può essere realizzata a livello di Stati membri.
L’articolo 21 di Solvency II sottolinea che la gestione dei costi è in primo luogo responsabilità del fornitore del prodotto e dell’autorità di vigilanza solo nella misura in cui la tariffa non deve mettere a rischio la situazione finanziaria dell’assicuratore.