SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO CHE ATTUA LA STRETTA EUROPEA SULLA VIGILANZA
di Bruno Pagamici
Rischia la sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’operatore economico che contravviene alle disposizioni comunitarie in materia di commercio dei prodotti. Le penalità si applicheranno ogni volta che il venditore ometta di comunicare alle autorità preposte alla vigilanza delle varie categorie merceologiche difetti o vizi del prodotto che nettano a rischio l’ambiente o la salute del consumatore. Stessa sanzione verrà comminata a chi non interviene per ritirare dal mercato il prodotto difettoso o pericoloso per la sicurezza in generale. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo, in arrivo sul tavolo del consiglio dei ministri, che recepisce il regolamento Ue 2019/1020 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, la cui finalità è semplificare e riordinare il sistema di vigilanza del mercato europeo e garantire la libera e sicura circolazione dei prodotti all’interno dell’Ue. Il provvedimento individua nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nella Guardia di finanza le autorità incaricate del controllo dei prodotti in ingresso nel mercato dell’Unione (ma anche al suo interno), affidando al Ministero dello sviluppo economico il ruolo di ufficio unico di collegamento, con il compito del coordinamento delle autorità di vigilanza incaricate del controllo dei prodotti importati all’interno dell’Ue. Il rispetto del regolamento 2019/1020 assume un ruolo decisivo ed imprescindibile nella gestione della conformità dei prodotti e dei rapporti commerciali finalizzati all’immissione dei prodotti sul mercato europeo. Le autorità di vigilanza, al fine di verificare le capacità di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti potranno istituire accreditati laboratori di prova.

Le finalità del regolamento Ue. Secondo Bruxelles è necessario assicurare che i prodotti siano conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione e pertanto soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, ecc. L’applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell’Ue, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato con canali offline o online e siano fabbricati nell’Ue o meno.

Le sanzioni a carico degli operatori. Sono previste sanzioni a carico dell’operatore economico che:

a) contravviene alle disposizioni di cui all’art. 4, del regolamento. In tal caso la sanzione pecuniaria per ogni singola violazione, da 10.000 euro a 60.000 euro, si applica ad esempio se a seguito della richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato l’operatore non fornisce a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto o se abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio non vengono informate al riguardo le autorità di vigilanza del mercato; ecc.

b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 16. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’operatore non mette in atto le seguenti misure correttive: ripristino della conformità del prodotto, compresa la rettifica della non conformità formale con la garanzia che il prodotto non presenti più un rischio; divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato; ritiro o richiamo immediato del prodotto e allerta del pubblico sul rischio esistente; distruzione o messa fuori uso del prodotto. In tali casi l’operatore è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

I finanziamenti. L’Unione potrà finanziare le seguenti attività svolte dalle autorità preposte a:

a) funzionamento dei punti di contatto per i prodotti;

b) istituzione e funzionamento degli impianti di prova;

c) sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale;

d) elaborazione e aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato;

e) messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche;

f) attuazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato;

g) campagne in materia di vigilanza del mercato, incluse le risorse e le attrezzature, gli strumenti informatici e la formazione;

h) attività svolte nell’ambito della cooperazione con paesi terzi.

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