di Marcello Pollio
I nuovi presupposti oggettivi per accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), in vigore dal 15 luglio, creano già perplessità e rischiano di alimentare il contenzioso giudiziario in ambito concorsuale e stragiudiziale. L’insolvenza, definita dall’art. 2, lett. b) del Ccii, è l’unico presupposto per l’accesso alla liquidazione giudiziale, cioè la procedura che ha sostituito il fallimento, mentre sia la crisi, definita dall’art. 2, lett. a) Ccii, sia l’insolvenza sono entrambe presupposti per l’accesso alla Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc, art. 12 Ccii).
A segnalare il possibile corto circuito e il rischio di contenzioso giudiziario è la Corte di Cassazione con la propria relazione n. 87 in tema di novità normativa dedicata tutta al nuovo codice, in attuazione della direttiva Ue n. 1083/2019 c.d. Insolvency, che ha determinato il governo a emanare il dlgs. n. 83/2022.
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