GIURISPUDENZA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 344 – settembre 2022 

Una recente decisione della Cassazione riapre il dibattito sulla liceità del “patto di gestione della lite”, clausola onnipresente nei contratti di assicurazione della R.C. Una clausola che non sempre può ritenersi valida.

1. Il recente intervento della S.C.

Con la recente sentenza 5.7.2022, n. 21220, la Corte di cassazione ha dichiarato nulla, per contrarietà all’art. 1932 c.c., la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, la quale così stabiliva: “la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.
Una clausola, dunque, largamente diffusa nei contratti di assicurazione della responsabilità civile.
Nondimeno la Corte di Cassazione l’ha ritenuta nulla, perché contrastante col divieto di derogare in pejus, per l’assicurato, alle previsioni di cui all’art. 1917 c.c., divieto stabilito dall’art. 1932 c.c.. In estrema sintesi, ecco il ragionamento seguito della S.C..

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