PREVIDENZA

Autori: Silvin Pashaj e Alberto Cauzzi 

ASSINEWS 344 – settembre 2022

Il sistema contributivo introdotto dalla legge 335/1995 è in piena fase di transizione. Le pensioni in liquidazione sono conteggiate con calcolo misto, nel quale il peso specifico preponderante (per una vita regolare sono ormai 27 anni) è quello della quota contributiva. Al fine di ampliarne la platea, la medesima legge prevedeva, per coloro con meno di 18 anni accreditati ante il 1996, una opzione di ricalcolo interamente contributiva anche delle annualità antecedenti il 1996.

Questa opportunità doveva fruire dei vantaggi di flessibilità in termini di decorrenza della pensione offerte dal nuovo sistema. Il calcolo contributivo, come è noto, tiene in conto l’età al momento del pensionamento, commisurando l’importo della pensione alla speranza di vita residua. Pertanto inizialmente il requisito di età per le pensioni contributive partiva da soli 57 anni. Purtroppo, come sovente accade in ambito di riforme previdenziali, le premesse e le promesse iniziali vengono ridimensionate o smentite da adeguamenti riformatori successivi in controtendenza, dettati dalla contingenza.

In questo caso l’intervento draconiano fu il decreto legge 201 del 2011, noto come riforma Fornero, che dal 2012 dispose requisiti differenziati anche in caso di opzione di ricalcolo contributivo tra coloro assunti dal 1996 rispetto ai più anziani. Veniva meno cioè l’anticipazione della decorrenza in caso di ricalcolo.

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