LITI/ IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA CON RECENTE SENTENZA
di Paolo Cirasa
Limiti alla compensazione delle spese in giudizio: l’astratta possibilità che, in seguito alla sentenza di annullamento, l’amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente vittorioso nel processo, non rientra tra i casi di compensazione delle spese di lite. In tal senso, il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza numero 693 del 16 giugno 2022.
Osserva il collegio che l’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come novellato dal decreto legge numero 132 del 2014, ha individuato un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, drasticamente riducendo il pregresso potere del giudice di merito di compensare le spese di giudizio per “gravi ed eccezionali ragioni”, consentendo detta possibilità solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
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