Dario Ferrara
Dopo l’incidente stradale la richiesta di risarcimento può essere inviata all’assicurazione per posta privata, a patto che si possa provare l’avvenuta ricezione da parte della destinataria. È esclusa l’equiparazione della mera istanza agli atti processuali, la cui notifica non è sanabile quando risulta eseguita da un servizio non gestito da Poste Italiane spa. È quanto emerge dall’ordinanza 21211/22, pubblicata il 5 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dalla danneggiata nel sinistro: la sua auto è stata ammaccata da un furgone impegnato nella manovra di parcheggio. La signora conviene in giudizio il proprietario del veicolo e ai sensi dell’articolo 149 Cda anche l’assicurazione.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

Fonte: