Dal 1° aprile le imprese e gli intermediari assicurativi devono applicare le nuove regole in materia di incentivi, introdotte dal incenti020 che è intervenuto a modificare e integrare i Regolamenti 40 e 41/2018 dell’Istituto prevedendo un intero Capo dedicato alle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo “Ibips”, con una specifica sezione dedicata alle disposizioni in materia di incentivi.

Tale modifica ha l’obiettivo di armonizzare la disciplina in materia di conflitto di interessi e incentivi tra intermediazione assicurativa, regolamentata dalla Direttiva IDD, e intermediazione finanziaria disciplinata dalla MiFID, la quale aveva già introdotto cambiamenti significativi nella disciplina degli incentivi nei servizi di investimento, prevedendo il divieto di inducement nel caso di consulenza indipendente e consentendo gli incentivi solo a determinate condizioni in caso di consulenza su base non indipendente.

Le nuove disposizioni Ivass prevedono che gli intermediari e le imprese di assicurazione non possano, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo. Gli intermediari assicurativi devono inoltre informare i clienti in merito ai meccanismi relativi agli incentivi in una forma comprensibile in modo che gli stessi possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

Gli inducement devono quindi migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente e sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per l’investitore, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, ad esempio la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e l’accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario. O ancora, sono ammessi in caso di prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con il monitoraggio della valutazione di adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, almeno su base annuale, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull’asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto.

L’Associazione ha sempre evidenziato l’incoerenza tra le due direttive: la MiFID II, infatti, è sempre stata più rigorosa perché ammetteva gli inducement solo se volti ad accrescere la qualità del servizio, mentre la IDD si limitava a richiedere che gli incentivi non avessero una “ripercussione negativa” sulla qualità del servizio per il cliente. Anasf ha sempre sostenuto la necessità di un approccio di tipo pratico che, superando le differenze formali, facesse prevalere gli obiettivi della tutela degli investitori e della parità di regole tra settori.

L’Associazione nelle fasi di recepimento della Direttiva IDD si era anche espressa sui singoli esempi di incentivi forniti da Eiopa, l’Autorità europea che vigila sul settore assicurativo. Al riguardo, l’Associazione aveva condiviso l’esempio formulato dall’Autorità che richiedeva di tenere conto di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (conformità alle regole ed equo trattamento dei clienti) nella valutazione degli incentivi. D’altro canto, Anasf aveva proposto di tenere conto dei risultati della profilazione dell’investitore per stabilire se il prodotto rispondesse effettivamente ai suoi bisogni e aveva chiesto di chiarire in quali casi, secondo quanto richiesto da Eiopa, il valore dell’inducement fosse sproporzionato o eccessivo rispetto al valore del prodotto. Infine, Anasf aveva sottolineato come fosse opportuno tenere conto della necessità, per l’impresa, di creare valore per i suoi stakeholder (azionisti, consulenti finanziari, dipendenti) quando si valutava l’ammissibilità degli schemi di incentivi legati agli obiettivi di vendita. Sempre per quanto riguarda gli incentivi, l’Associazione aveva evidenziato che la disciplina IDD, diversamente dalla MiFID II, non garantiva, prima della prestazione del servizio, una chiara comunicazione al cliente su importo e natura degli inducement. Finalmente grazie a queste nuove regole tale obiettivo viene conseguito. (riproduzione riservata)
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