ASSICURAZIONE DANNI

Autore: Elio Marchetti

ASSINEWS 342 – giugno 2022

I parte

Quando si parla di adeguatezza dei contratti possiamo fare una distinzione fondamentale:

  1.  adeguatezza di natura soggettiva
  2.  adeguatezza di natura oggettiva

Che cosa intendiamo con queste definizioni? 

L’adeguatezza di natura soggettiva deriva dal rapporto tra l’intermediario e l’assicurato: dipende dalla professionalità del primo nel Risk Assessment, ovverosia dalla capacità di capire la natura dell’attività dell’assicurando, di individuare i rischi correlati e, conseguentemente, proporre efficaci coperture; dall’altro canto dalla sensibilità dell’assicurando nel percepire i propri profili di rischio e dalla politica di copertura dei rischi (prezzo-prestazioni).

In altri termini, non esiste un contratto che possa essere definito adeguato in assoluto, poiché tra un’azienda e l’altra i profili di rischio cambiano. Inoltre, qual è il limite tra un contratto perfetto (che copre tutti i rischi corsi dall’assicurato e assicurabili), un contratto adeguato e uno inadeguato?

Quando si analizzano casi complessi, ad esempio nell’impiantistica,  dove vi sono commistioni tra RCT, postuma e RC prodotti, anche tra i cosiddetti ‘esperti’ vi sono visioni  molto difformi sulle soluzioni da proporre per offrire coperture  adeguate, o anche solo efficaci…

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati
Scollegato con successo.

© Riproduzione riservata