LA CIRCOLARE SUI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
di Fabrizio Vedana
I nuovi limiti di investimento si applicano dall’1 gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, con cui sono state analizzate le novità apportate alla disciplina fiscale dei Pir (Piani individuali di risparmio) dalla legge di bilancio 2022. Il documento si sofferma anche sull’analisi del credito d’imposta riconosciuto alla persona fisica titolare di un Pir alternativo in luogo dell’utilizzo delle eventuali minusvalenze. Tra i chiarimenti forniti, l’amministrazione finanziaria illustra le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei Pir ordinari e chiarisce, con esempi pratici di facile comprensione, come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l’importo investito nei Pir ordinari non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150 mila euro), con un limite di plafond annuo di 40 mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei Pir ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dall’1 gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano. La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un Pir ordinario costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente di euro 30 mila, il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40 mila e nel 2023 i restanti euro 10 mila per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un Pir ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (ovvero 30 mila euro), il contribuente potrà investire 40 mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20 mila (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200 mila euro). La circolare chiarisce anche che il Pir alternativo non può essere cointestato e precisa che allorché l’investitore avesse più Pir alternativi, spetta a lui il monitoraggio dei limiti previsti dalla normativa per poter avere gli incentivi fiscali previsti dalla legge. Il titolare del Pir “dovrà autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell’apertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonché comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un Pir alternativo (per esempio alla fiduciaria) il raggiungimento del plafond annuale e complessivo. E sul fronte dell’attività svolta dalla fiduciaria, allorché a questo soggetto venga conferito incarico per la gestione del Pir alternativo, quest’ultima indicherà nel suo mod. 770 il tipo di Pir di ciascun cliente e il plafond raggiunto in modo da consentire all’Agenzia di consolidare gli ammontari e verificare il non superamento dei limiti. Al fine di chiarire al meglio questi nuovi contenitori fiscali attraverso i quali investire, in esenzione di imposte per cinque anni, nelle aziende italiane ad alto potenziale di crescita l’Associazione nazionale dei consulenti patrimoniali ha ufficializzato un nuovo percorso formativo ribattezzato Pir specialist attraverso cui informare nel dettaglio consulenti finanziari e patrimoniali sulle sue potenzialità.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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